Elusione del giudicato e archiviazione dell’istanza di autorizzazione unica (TAR Basilicata n. 413 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione regionale archivia l’istanza di autorizzazione unica di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è nullo per elusione del giudicato quando, adottato in esecuzione di una sentenza di ottemperanza che le imponeva di concludere il procedimento con una decisione di merito, si fondi sulla contestazione di un provvedimento di esonero dalla V.I.A. non ritualmente inciso in autotutela. L’obbligo di clare loqui impone all’Amministrazione di definire il procedimento sulla base dei presupposti di fatto e di diritto progressivamente consolidatisi, senza regressione procedimentale. L’archiviazione che si risolve in un sostanziale non liquet costituisce rifiuto di esercitare il potere e, come tale, elude il precetto giurisdizionale.

Il Fatto

Una società attiva nelle energie rinnovabili ha presentato alla Regione, nel 2021, l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 per un progetto eolico, oltre all’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. L’inerzia regionale ha dato luogo a due giudizi di ottemperanza, definiti con sentenze che hanno ordinato alla Regione di esonerare il progetto dalla V.I.A. e di concludere la conferenza di servizi con un provvedimento finale motivato.

Dopo la seconda sentenza, la Regione ha adottato una determina di archiviazione dell’istanza autorizzatoria, assumendo la carenza delle condizioni per decidere legittimamente sul progetto e riqualificando come viziato il precedente esonero dalla V.I.A. La società ha impugnato l’atto chiedendone la declaratoria di nullità per elusione del giudicato e, in subordine, l’annullamento, attivando anche l’istanza di nomina del Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso per ottemperanza. Riconosce che dalle sentenze invocate non discende alcun vincolo contenutistico sull’esito del procedimento autorizzatorio, ma afferma che esse impongono di definire il procedimento sulla base dei presupposti di fatto e di diritto come progressivamente determinatisi, incluse le risultanze processuali.

Tra questi presupposti rileva il provvedimento regionale di esonero dalla V.I.A., adottato in esecuzione del giudicato, richiamato e confermato in sede conferenziale dall’Ufficio competente e non ritualmente inciso da alcuna iniziativa di autotutela. Da tale atto l’Amministrazione non avrebbe potuto prescindere sulla base di sue presunte originarie criticità, con sostanziale sovvertimento dell’esito dispositivo: ciò avrebbe comportato la disapplicazione dello stesso e l’elusione dell’obbligo di concludere il procedimento con una decisione di merito, pur ad esito libero.

Il provvedimento di archiviazione, richiamando erronei presupposti e deflettendo dal generale dovere di clare loqui, si risolve in una decisione di sostanziale non liquet sull’istanza autorizzatoria, che resta impregiudicata.

Il Collegio osserva inoltre che, a fronte del positivo esito dello screening di V.I.A., la valutazione dei profili connessi al vincolo paesaggistico gravante sul territorio comunale può essere compiuta nel procedimento di autorizzazione unica, sede dell’esame contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti, che ricomprende anche la prescritta autorizzazione paesaggistica. A conferma depone la formulazione del comma 3-bis dell’art. 12 citato, applicabile ratione temporis, che contempla la partecipazione al procedimento unico dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo per i progetti non sottoposti a V.I.A., novero in cui rientrano quelli esonerati in virtù di un favorevole provvedimento amministrativo.

Il Tribunale dichiara pertanto la nullità dell’atto impugnato per elusione del giudicato e ordina alla Regione di dare piena esecuzione alla sentenza di ottemperanza entro 120 giorni, con successivo intervento del Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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