Sopravvenuta carenza di interesse per modifiche normative sopravvenute (TAR Marche n. 913 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta modificazione del quadro normativo che incide direttamente sull’oggetto dell’impugnativa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente dichiarazione di improcedibilità. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’esame del merito delle censure, che restano assorbite. Le spese del giudizio possono essere compensate quando la controparte abbia aderito alla richiesta di declaratoria e sussista l’obiettiva novità delle questioni trattate.
Il Fatto
La Provincia di Ancona ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1783 del 1/12/2025, recante indirizzi e direttive agli enti delegati in materia di paesaggio, con particolare riferimento alla competenza per l’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis, quarto comma, d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, dell’atto ed ha instaurato il giudizio dinanzi al TAR Marche.
In data 29 giugno 2026, la Provincia ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale dichiarazione è stata motivata dalle modifiche apportate alla L.R. Marche n. 19/2023 dalla successiva L.R. Marche n. 1 del 29 aprile 2026. La ricorrente ha contestualmente chiesto la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, esaminata la documentazione in atti, ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata depositata dalla Provincia ricorrente in conseguenza delle modifiche legislative intervenute sulla disciplina regionale oggetto del contendere. La L.R. Marche n. 1 del 2026, modificando la L.R. n. 19/2023, ha inciso sul quadro normativo di riferimento, rendendo inutile la decisione sul ricorso originariamente proposto.||DSML||>
In data 3 luglio 2026, la difesa della Regione Marche ha depositato una dichiarazione di adesione alla sopravvenuta carenza di interesse e alla compensazione delle spese del giudizio. Le amministrazioni statali costituite (Ministero della Cultura e Soprintendenze) non hanno invece svolto osservazioni.
Il Collegio, verificata la sussistenza dei presupposti, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’esame del merito delle censure, che risultano assorbite dalla sopravvenuta modifica normativa.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando due distinti profili: da un lato l’adesione della Regione alla richiesta di declaratoria, dall’altro l’oggettiva novità delle questioni giuridiche trattate, che giustifica l’equa distribuzione del relativo onere tra le parti.
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Nota della Redazione
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