Requisiti di ammissione a contributi culturali e autotutela: difetto di fumus e irreparabilità (TAR Puglia n. 211 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, la revoca di un contributo pubblico concessa in autotutela per originaria mancanza dei requisiti di partecipazione al bando non integra un danno grave e irreparabile qualora l’attività di recupero non sia ancora avviata e il pregiudizio assuma carattere economico, futuro e incerto. Difetta altresì il fumus boni iuris allorché l’operato dell’amministrazione risulti coerente con i requisiti di partecipazione stabiliti dall’avviso, i quali sono ragionevoli se finalizzati a garantire la serietà e l’affidabilità del richiedente sotto il profilo dell’esperienza maturata nel settore di attività prevalente.

Il Fatto

Il ricorrente, operatore artistico, impugnava dinanzi al TAR la nota di chiusura del procedimento con cui la Regione Puglia disponeva la revoca degli interventi finanziari concessi per la realizzazione di due progetti e il recupero delle somme erogate. La revoca era motivata dall’originaria mancanza dei requisiti di partecipazione ai bandi, che richiedevano il possesso in via principale di specifici codici ATECO, mentre il ricorrente li possedeva solo in via secondaria.

Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo l’illegittimità delle clausole dei bandi e dell’atto di revoca. La Regione si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato in via preliminare la sussistenza del requisito del periculum in mora, rilevando come l’iniziativa di rimozione in autotutela dei benefici concessi non concretizzi un danno attuale. Sotto un primo profilo, l’attività di recupero delle somme non era ancora stata avviata al momento della decisione. Sotto un secondo profilo, il pregiudizio economico non possiede di per sé il carattere della irreparabilità, salvo specifica allegazione di effetti irreversibili, nella specie non sussistente.

Quanto alla futura partecipazione a nuovi bandi, il Collegio ha osservato che la revoca non aveva ancora esplicato alcun effetto sulla collocazione in graduatoria, con conseguente carattere futuro e incerto del pregiudizio lamentato.

In relazione al fumus boni iuris, il TAR ha ritenuto il ricorso, salvo approfondimento nella fase di merito, privo di apprezzabile fondatezza. L’operato regionale è stato giudicato coerente con i requisiti di partecipazione, a loro volta ragionevoli, poiché l’iscrizione con il codice ATECO in via principale garantisce serietà e affidabilità del richiedente sotto il profilo dell’esperienza maturata.

La circostanza che l’operatore non si autoqualifichi come esercente l’attività di interesse a livello principale manifesta, secondo il Collegio, una contenuta preminenza e specializzazione nel settore, tale da giustificare l’esclusione dai contributi.

In conclusione, il TAR ha respinto l’istanza cautelare per la mancata sussistenza di entrambe le condizioni richieste dall’art. 55 cod. proc. amm., rimettendo la regolamentazione delle spese di fase al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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