Cessazione della materia del contendere per ottemperanza eseguita nelle more (TAR Lombardia n. 3064 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione dia esecuzione alla sentenza nelle more del procedimento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da assicurare alla parte ricorrente. Tale declaratoria non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento sopravvenuto non elide la fondatezza originaria della pretesa azionata. La distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari consegue alla richiesta formulata dalla parte vittoriosa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015, per complessivi euro 1.500,00 relativi agli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 2.4.2025, era rimasta priva di esecuzione nel termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’erogazione della Carta Docente, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla vittoria delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata in giudizio in data 20.5.2026, la ricorrente aveva dichiarato che l’Amministrazione aveva nel frattempo dato esecuzione alla sentenza, nei termini ivi indicati. La difesa erariale non aveva formulato osservazioni sul punto.
Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto di poter prescindere dallo scrutinio del merito del ricorso, dovendosi dare atto della cessazione della materia del contendere per effetto dell’adempimento sopravvenuto. Tale evenienza, nel giudizio di ottemperanza, ricorre quando la pretesa fatta valere risulta integralmente soddisfatta dall’Amministrazione, così venendo meno l’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero soccombente, applicando il criterio della soccombenza virtuale: la declaratoria di cessazione della materia del contendere non fa venir meno la fondatezza originaria della domanda, emersa proprio dall’esecuzione spontanea intervenuta nelle more. Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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