Legami familiari e interdittiva antimafia nella regia clanica dell’impresa (TAR Emilia-Romagna n. 32 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’interdittiva antimafia è la probabilità che l’evento si verifichi, accertabile con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico secondo la regola del più probabile che non, senza necessità di attingere la certezza propria dell’accertamento penale. Il quadro indiziario va valutato in modo unitario e non atomistico, cosicché ciascun elemento acquista valenza nella connessione con gli altri. I rapporti di parentela e affinità tra amministratori e familiari contigui ad associazioni mafiose sono idonei a fondare la prognosi di permeabilità dell’impresa quando, per intensità e caratteristiche concrete, lascino ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’attività, secondo il modello clanico proprio della ‘ndrangheta. L’assenza di procedimenti o di condanne penali a carico dei soggetti non esclude di per sé la rilevanza degli elementi, potendo questi essere anche non penalmente rilevanti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura ai sensi degli artt. 91 e 89-bis del d.lgs. n. 159/2011, unitamente ai verbali del Gruppo Interforze. Il provvedimento fonda la prognosi di permeabilità mafiosa su una pluralità di evidenze: i rapporti di parentela e affinità dei soci e amministratori con soggetti legati a una consorteria di stampo ‘ndranghetistico; la revoca della licenza di porto di fucile disposta dal Questore nei confronti di uno di essi; le frequentazioni con soggetti contigui alla criminalità organizzata; le cointeressenze economiche in altre società già colpite da misure antimafia; i rapporti commerciali con imprese esposte a rischio di influenza criminale.
La ricorrente ha contestato il giudizio inferenziale della Prefettura, deducendo l’eccessiva valorizzazione dei soli legami familiari, l’irrilevanza delle frequentazioni e delle cointeressenze, nonché il carattere meramente elencativo degli indizi. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’informazione antimafia come valutazione discrezionale del pericolo che l’impresa possa subire condizionamenti criminali. Il pericolo va apprezzato secondo un ragionamento induttivo-probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere più probabile che non l’infiltrazione, senza la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria del giudizio penale. Il Collegio richiama l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, che riconosce come elemento fondante gli “eventuali tentativi” di infiltrazione, delineando una fattispecie di pericolo anche solo potenziale.
La verifica di legittimità del provvedimento va condotta con valutazione unitaria degli elementi, che nel loro complesso devono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità. Il Collegio precisa che non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, ma solo la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi e che gli stessi non vanno letti in chiave atomistica.
Quanto ai legami familiari, il TAR osserva che la criminalità di stampo ‘ndranghetistico si caratterizza per una struttura orizzontale clanica fondata su nuclei familiari, con reclutamento prioritariamente basato sul vincolo di sangue. Ne deriva che anche il soggetto non attinto da pregiudizi criminali, purché legato da stretto vincolo di sangue a congiunti controindicati, può subire l’influenza dell’associazione. I rapporti di parentela possono rilevare quando, per intensità e concretezza, lascino ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa.
Il Collegio giudica non persuasive le censure difensive: la valorizzazione dei legami non è automatica, ma inserita in un quadro sinottico; le frequentazioni con soggetti risultati collegati alla criminalità organizzata sono rilevanti anche se di natura amicale o ludica; la revoca della licenza di porto di fucile e le cointeressenze in società già colpite da interdittive vanno considerate unitamente agli altri elementi. Gli errori materiali sulla data di iscrizione camerale e sul riferimento a una richiesta di permesso di costruire non scalfiscono la legittimità del provvedimento.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa e costituzionale, il TAR ribadisce che il sindacato per eccesso di potere scongiura che la valutazione prefettizia divenga una pena del sospetto. Il ricorso è infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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