Chiusura del giudizio di ottemperanza per sopravvenuta esecuzione (TAR Puglia n. 531 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di nomina del commissario ad acta, proposta ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 104/2010 nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata improcedibile quando, nelle more della decisione, l’amministrazione abbia provveduto a dare esecuzione al giudicato. In tale evenienza, il giudice dichiara non luogo a provvedere sull’istanza e chiude il giudizio, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, soccombente in un giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale di Bari in materia di pubblico impiego, aveva ottenuto una sentenza favorevole, poi passata in giudicato. A fronte dell’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la parte vittoriosa aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che aveva accolto il ricorso con sentenza in data 1° luglio 2025, fissando un termine per l’adempimento.
Nonostante il dictum, l’amministrazione non aveva dato corso all’esecuzione della pronuncia e, pertanto, la ricorrente aveva depositato il 7 ottobre 2025 una nuova istanza volta a ottenere la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, con memoria depositata il 13 aprile 2026, la difesa della ricorrente aveva dichiarato che, medio tempore, l’amministrazione aveva infine dato esecuzione alla sentenza di ottemperanza.
Su tale presupposto, il TAR ha ritenuto che non vi fosse più luogo a provvedere sull’istanza di nomina del commissario ad acta. L’interesse strumentale alla sostituzione dell’amministrazione inadempiente deve, infatti, ritenersi venuto meno nel momento in cui l’obbligo di conformarsi al giudicato risulta soddisfatto dall’organo amministrativo.
La declaratoria di “non luogo a provvedere” consegue all’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse, la quale determina la chiusura del giudizio di ottemperanza. Il Collegio non ha, pertanto, ritenuto necessario procedere alla nomina del commissario, dovendosi escludere l’utilità di un provvedimento che sarebbe rimasto privo di oggetto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.