Interruzione della prescrizione dei crediti del magistrato onorario: necessaria intimazione al debitore (TAR Puglia n. 530 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza funzionale del TAR Lazio di cui all’art. 135, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. riguarda esclusivamente i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura che incidono sullo status del magistrato, non anche gli atti relativi al rapporto di servizio dei magistrati onorari, per i quali opera il criterio generale della competenza territoriale. La costituzione in mora ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ. richiede un’intimazione ad adempiere rivolta al soggetto debitore o a chi ne sia legittimo rappresentante: la richiesta di pagamento inviata al CSM, organo costituzionale distinto dal Ministero della Giustizia e privo di legittimazione passiva, non è idonea a interrompere la prescrizione decennale. Nei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la prescrizione dei crediti retributivi decorre anche in costanza del rapporto, pur se provvisorio o temporaneo.
Il Fatto
Un magistrato onorario, sospeso dal servizio, chiedeva il pagamento delle indennità giornaliere maturate per l’attività svolta tra il 2008 e il 2012. La Procura della Repubblica liquidava solo i crediti non prescritti, ritenendo decorso il termine decennale per quelli antecedenti di oltre dieci anni le richieste dell’aprile 2020. Il ricorrente contestava il rigetto, sostenendo che una missiva del 15 novembre 2013, inviata al CSM, avesse interrotto la prescrizione, e invocando in subordine la non decorrenza del termine durante il rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, che invocava la competenza funzionale del TAR Lazio. La competenza funzionale di cui all’art. 135, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. si limita ai provvedimenti del CSM che incidono sullo status del magistrato, mentre nel caso di specie la determinazione sulla spettanza dell’indennità giornaliera riguarda il rapporto tra il Ministero della Giustizia e il ricorrente, soggiacendo ai criteri ordinari di competenza territoriale.
Nel merito, la richiesta del 15 novembre 2013 non è stata ritenuta idonea a interrompere la prescrizione. La costituzione in mora ex art. 2943, ultimo comma, cod. civ. postula un’intimazione ad adempiere, non una mera manifestazione di desiderio; la missiva era formulata in via subordinata e in termini generici, senza documentare analiticamente le attività. In ogni caso, il CSM è organo costituzionale del tutto distinto dal Ministero della Giustizia, privo di legittimazione a provvedere sulla domanda, e non può considerarsi rappresentante apparente del soggetto debitore.
Quanto alla dedotta non decorrenza del termine nel corso del rapporto di lavoro, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale ha riguardato i soli rapporti di lavoro privato, mentre la successiva sentenza n. 115 del 1975 ha chiarito che l’illegittimità non si estende al pubblico impiego. Il magistrato onorario non è esposto al rischio di ritorsioni tipico del lavoro privato, sicché il termine di prescrizione decorre anche in costanza del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite per la natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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