Prove concorsuali stenotipiche: difficoltà del brano e alea del sorteggio (TAR Sicilia n. 1049 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per l’assunzione di coadiutori parlamentari, la prova di idoneità di stenografia manuale ha ad oggetto una dimostrazione pratica di abilità tecnica e non un genere letterario, con la conseguenza che il termine “saggio” usato nella lex specialis non può essere inteso come “saggio narrativo”. Il grado di difficoltà concettuale del brano dettato è irrilevante, perché per lo stenotipista il testo è neutro e l’unico parametro di valutazione è la padronanza delle tecniche di stenotipia. La diversa difficoltà dei brani sorteggiati è alea concorsuale tipica del criterio casuale di estrazione, purché le modalità di selezione siano state autoimposte dalla Commissione e applicate in modo omogeneo. La mancata conservazione della registrazione audio della dettatura non integra illegittimità, poiché la lex specialis non la annovera tra gli atti della procedura e i verbali, facenti fede fino a querela di falso, sono sufficienti a documentare lo svolgimento della prova.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami a 21 posti di coadiutore parlamentare di prima fascia dell’Assemblea regionale siciliana. Nella sessione pomeridiana del primo giorno di prove, tenutasi il 2 luglio 2024, ha sostenuto la prova di idoneità di stenografia manuale con esito negativo, non venendo inserito nell’elenco degli idonei e restando escluso dalle successive prove tecniche e scritte. Con ricorso introduttivo ha impugnato gli esiti della prova e gli atti presupposti; con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale, nella parte in cui non lo comprende.

Il ricorrente ha dedotto l’eccessiva difficoltà del brano assegnato, la presenza di un linguaggio tecnico estraneo all’oggetto della selezione e di problemi tecnici nella dettatura. Ha inoltre censurato il diniego di accesso alla registrazione audio del brano, motivato dalla p.a. con la qualificazione del file come mero ausilio tecnico non acquisito agli atti. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 52 del 30.01.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della prova. Il “saggio di stenografia” richiamato dall’art. 9 della lex specialis non individua un genere letterario, ma una prova intesa come dimostrazione pratica di attitudini e capacità. La stenotipia è una tecnica di scrittura abbreviata, per segni stenografici o lettere alfabetiche, e tale oggetto esclude che il contenuto del brano possa assumere rilievo autonomo.

Su questa premessa si fonda il rigetto della prima censura. Il Collegio riconosce che la Commissione si è autovincolata con il verbale n. 1, adottando un criterio casuale di estrazione del volume e della pagina, temperato dalla valutazione tecnica di utilizzabilità. La scelta dei brani, tutti provenienti da discorsi parlamentari, è coerente con l’oggetto del bando e con le mansioni dei vincitori, e non lede i principi di parità di trattamento e trasparenza. Il ricorrente non ha contestato né la metodologia di selezione né i parametri di giudizio.

Il punto centrale è la nozione di difficoltà. Le differenze linguistiche e la presenza di termini tecnici non misurano la complessità del lavoro stenotipico: per lo stenotipista il testo è neutro ed è irrilevante la sua complessità concettuale, contando solo la padronanza della tecnica. La circostanza che il brano sia estrapolato da un discorso già iniziato non assume rilievo, poiché il coadiutore opera su turni di minuti consecutivi, senza continuità di contenuti. Il numero esiguo di idonei nella sessione è conseguenza neutra del sorteggio.

La divergenza rispetto all’ordinanza C.g.a.r.s. n. 132/2025, resa in analogo ricorso, non è ignorata. Il Collegio la richiama e ne trae argomento a contrario: poiché tutte le sessioni, tranne l’ultima pomeridiana, hanno avuto un numero esiguo di idonei, ne risulta confermata la sostanziale omogeneità delle prove. Su questa base è respinta la richiesta di verificazione o c.t.u..

Quanto ai problemi tecnici di riproduzione, il verbale n. 2 non ne menziona alcuno e, a fronte di una prospettazione generica, fa piena prova fino a querela di falso. Il diniego di accesso alla registrazione audio è parimenti legittimo: la lex specialis non annovera il file tra gli atti della procedura e i verbali sono sufficienti a garantire il controllo di legalità. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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