Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 608 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il docente assunto a tempo determinato che abbia ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica può agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione del giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e nomina, sin da ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accerta il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per due annualità tramite la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’erogazione del buono elettronico di complessivo € 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il provvedimento non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come da certificazione della cancelleria. Notificato all’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., non ha avuto esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Tribunale verifica anzitutto il rispetto dei termini processuali: quello dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello degli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. Rileva poi che è decorso infruttuosamente il terminedilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda, decorso inutilmente il termine, agli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Sulla domanda di penale il Tribunale non provvede, avendovi la ricorrente espressamente rinunciato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, in misura ridotta del 50% tenuto conto della natura seriale del ricorso, come dimostrato dal ruolo di udienza.
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Nota della Redazione
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