Onere probatorio rigoroso per la deroga alla localizzazione extraurbana degli impianti radiofonici (TAR Puglia n. 521 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola derogatoria che consente l’installazione di impianti di radiodiffusione all’interno del centro abitato in presenza di “comprovate e documentate esigenze di servizio” impone all’operatore un onere probatorio rigoroso: non è sufficiente allegare la generica utilità del sito urbano, ma occorre fornire la prova tecnica dell’assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana. La valutazione circa la sussistenza delle esigenze di servizio è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità dell’Ente locale, autorità competente al governo del territorio, non essendo vincolata dai pareri favorevoli espressi dagli organi tecnici su profili di stretta competenza (radioprotezione, radioelettricità). Il riesercizio del potere in autotutela non vincola l’Amministrazione ai soli motivi originari, potendo emergere dalla nuova istruttoria ulteriori profili di illegittimità.
Il Fatto
Una società titolare di un impianto di radiodiffusione sonora, a seguito dell’ordine di demolizione della postazione originaria in Piazza Luigi di Savoia in Bari, chiedeva al Comune l’autorizzazione a trasferire l’antenna presso un sito urbano di proprietà di un operatore di infrastrutture, sostenendo che solo tale localizzazione avrebbe garantito la continuità del servizio e il mantenimento del bacino d’utenza. A supporto dell’istanza, la società presentava uno studio tecnico volto a dimostrare l’inidoneità delle alternative extraurbane per ragioni di distanza, conformazione del territorio e interferenze con emittenti estere.
L’Amministrazione rigettava l’istanza. Nelle more del giudizio instaurato avverso tale diniego, il Comune indiceva una conferenza di servizi decisoria e, all’esito di una rinnovata istruttoria con l’ausilio di un consulente esterno, adottava un nuovo provvedimento di diniego, confermando le precedenti conclusioni e indicando specifiche alternative localizzative extraurbane. Avverso tale atto la società proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato sostituito da un nuovo provvedimento adottato all’esito di una conferenza di servizi e di una rinnovata attività istruttoria. Nel merito, ha respinto le censure relative alla violazione dei principi di buona fede e collaborazione, chiarendo che l’Amministrazione, nel riesame in autotutela, non è vincolata ai motivi originari e può fondare il nuovo diniego su profili emersi dalla successiva istruttoria.
Quanto al rapporto con i pareri tecnici, il Collegio ha precisato che ARPA Puglia e MIMIT avevano circoscritto le proprie valutazioni ai profili di stretta competenza, dichiarando l’incompetenza a valutare le esigenze di servizio. Tale valutazione, ha osservato la sentenza, spetta esclusivamente all’Ente locale, autorità di governo del territorio, che può negare la deroga anche ove sussista la compatibilità elettromagnetica del progetto. Il richiamo all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 non è stato ritenuto dirimente rispetto alla clausola derogatoria del Regolamento Regionale.
Sul tema centrale della deroga, il Tribunale ha richiamato il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5092 del 2021, che ha già valutato la legittimità del Regolamento della Puglia n. 14/2006 nell’indicare la localizzazione extraurbana come regola preferenziale, derogabile solo di fronte a comprovate esigenze. Questo quadro normativo, orientato alla tutela integrata di salute, ambiente, assetto del territorio e decoro urbano, impone all’operatore un onere probatorio rigoroso: non basta allegare la generica utilità del sito urbano, ma occorre dimostrare l’assoluta inidoneità di ogni concreta alternativa extraurbana.
Nella fattispecie, lo studio tecnico depositato dalla ricorrente è stato giudicato inattuale e non conclusivo, perché non dimostrava l’impossibilità dello spostamento verso l’esterno, né contestava specificamente la fattibilità delle alternative indicate dal Comune. Il Tribunale ha altresì respinto l’argomento relativo alla vicinanza di una postazione alternativa a un centro ospedaliero, rilevandone la contraddittorietà: la società invocava la sicurezza degli impianti per giustificare la sede urbana, ma richiamava il rischio sanitario per opporsi a quella extraurbana. In assenza della prova richiesta, ha concluso la sentenza, gli oneri di adeguamento tecnologico rientrano nel rischio d’impresa, mentre il diniego costituisce un ragionevole bilanciamento tra l’efficienza della rete e la tutela della collettività, insindacabile in assenza di travisamento o illogicità manifesta.
Nota della Redazione
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