Variante cartografica al PTA e competenza della Giunta regionale nel PAUR (TAR Emilia-Romagna n. 807 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di correzione della cartografia del Piano di Tutela delle Acque avanzata nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico costituisce variante sostanziale al piano, non mera correzione di errore materiale, ove fondata su approfondimenti tecnici che ne modificano il contenuto conoscitivo. La competenza ad assumere il relativo provvedimento spetta alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b), delle Norme del PTA, che attribuisce alla Giunta ogni modifica e integrazione degli elaborati cartografici conseguente ad approfondimenti conoscitivi. Il diniego del PAUR fondato sulla mancata approvazione della variante è legittimo quando la presenza di un vincolo ostativo, quale il terrazzo alluvionale, rende il progetto non conforme alla pianificazione regionale di tutela delle acque. Non viola il contraddittorio la decisione assunta all’esito della conferenza di servizi, ove il proponente abbia potuto partecipare e rappresentare le proprie osservazioni.

Il Fatto

La società ricorrente, costituita per realizzare un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi in un Comune della provincia bolognese, presentava istanza di PAUR comprensivo di VIA ai sensi del Titolo III della L.R. n. 4/2018. Nel corso dell’istruttoria emergeva che l’area interessata era classificata dal piano come zona di protezione delle acque sotterranee per la presenza di terrazzi alluvionali, rispetto ai quali la normativa di piano vieta l’insediamento di nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La società chiedeva quindi una variante cartografica del piano, sostenendo l’insussistenza del terrazzo alluvionale all’esito di indagini stratigrafiche. La Giunta regionale, con propria deliberazione, decideva di non procedere all’approvazione della variante e di rinviarne la trattazione alla futura adozione del nuovo piano. All’esito della conferenza di servizi la Regione formalizzava il diniego del PAUR, impugnato dalla società insieme agli atti presupposti, con domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo alla dedotta incompetenza della Giunta, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 8, comma 2, lett. b), delle Norme del PTA riserva alla Giunta regionale l’approvazione delle modifiche e integrazioni agli elaborati cartografici conseguenti ad approfondimenti conoscitivi.

La ricorrente aveva essa stessa richiamato in conferenza di servizi l’art. 21, comma 2, della L.R. n. 4/2018, che disciplina la variante al piano come modifica sostanziale. La tesi della mera correzione di errore materiale risulta perciò contraddittoria: la richiesta implicava un vero aggiornamento della cartografia, reso possibile solo da approfondimenti tecnici. Il soggetto competente è dunque la Giunta.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ricorrente ha partecipato ai lavori della conferenza di servizi, acquisendo contezza dei pareri e della deliberazione regionale. Il procedimento di PAUR contempla un’ampia partecipazione del proponente, che è sempre stato nelle condizioni di esporre rilievi e osservazioni.

Il terzo motivo è infondato sotto più profili. La Corte nega che l’atto impugnato sia soprassessorio: la Regione non ha rinviato sine die, ma ha ritenuto di esaminare la variante nell’ambito della revisione integrale del piano in corso di elaborazione, resa necessaria dalle nuove conoscenze geologico-idrogeologiche e dagli eventi alluvionali del maggio 2023. La motivazione non presenta i difetti lamentati.

Nessuna violazione delle norme sulla conferenza di servizi è ravvisabile, poiché la richiesta di variante è stata formulata dalla stessa ricorrente e la Giunta, organo competente, si è pronunciata con decisione che ha reso il progetto ambientalmente non compatibile. Quanto al principio di proporzionalità, la censura ribadisce la tesi della correzione di errore materiale, già disattesa. Il ricorso è rigettato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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