TFS militare: i sei scatti spettano anche al collocato a riposo a domanda (TAR Puglia n. 622 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale militare e delle forze di polizia anche in caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo a domanda, purché ricorrano i requisiti del compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dell’anzianità di servizio utile di almeno trentacinque anni. Il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. La competenza per la domanda di riliquidazione del TFS segue il criterio della residenza del pensionato, non già quello della sede dell’ente che ha emesso l’atto di prima liquidazione.

Il Fatto

Un appartenente alla Polizia di Stato, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni e maturato oltre trentacinque anni di servizio, diffidava l’INPS a ricalcolare il trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto serbava silenzio sull’istanza di diffida.

Il ricorrente adiva il TAR, originariamente ex art. 117 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto al beneficio, con condanna dell’ente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. L’INPS eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale e contestava l’infondatezza della pretesa, sostenendo che il beneficio spetterebbe solo in caso di cessazione per età, inidoneità permanente o decesso, non anche nel caso di dimissioni volontarie. Il rito è stato convertito in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

In limine, il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza, osservando come la domanda non concerna la prima liquidazione ma la riliquidazione del TFS, ipotesi per la quale la stessa circolare INPS n. 131/2017 conferma il criterio della competenza basato sulla provincia di residenza del pensionato, non su quella della sede di emanazione dell’atto originario.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: il comma 1 dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce il beneficio al personale cessato per età, inabilità o decesso; il comma 2 ne estende l’ambito al personale collocato a riposo a domanda con i due requisiti di età e anzianità contributiva; il d.lgs. n. 165/1997 estende gli aumenti periodici anche alla cessazione su richiesta, previo versamento della contribuzione residua, sebbene senza espresso riferimento al TFS; l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ricomprende espressamente il trattamento di fine servizio tra gli emolumenti ai quali si applicano gli aumenti periodici, confermandone il riconoscimento anche per la quiescenza a domanda.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio, è consolidata in senso favorevole: il Consiglio di Stato (sentenze n. 1231/2019, nn. 2833 e 2986 del 2023) e numerosi TAR (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Catania, Palermo) riconoscono il diritto alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti in favore del personale collocato a riposo a domanda.

La Corte conclude che la costante esegesi delle disposizioni vigenti, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale, impone di applicare al TFS il beneficio riconosciuto per la base pensionabile. Il mancato riconoscimento da parte dell’INPS risulta pertanto in contrasto con il diritto del ricorrente, che viene accolta. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *