Inammissibile il ricorso avverso la variante urbanistica lesiva solo in via potenziale (TAR Trentino-Alto Adige n. 125 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli strumenti urbanistici, l’interesse al ricorso postula un pregiudizio concreto, attuale e differenziato, non essendo sufficiente la sola vicinanza degli immobili a quelli interessati dalla variante. La variante che si limiti a elevare l’indice di edificabilità territoriale della zona, attribuendogli natura territoriale e non fondiaria, non determina di per sé alcuna lesione immediata ai proprietari confinanti, poiché non assegna capacità edificatoria ai singoli fondi né consente il rilascio di titoli edilizi. Il pregiudizio resta meramente potenziale finché la distribuzione della volumetria e la sua localizzazione non siano definite in un successivo atto pianificatorio. Il ricorso proposto prima di tale momento è pertanto inammissibile per difetto di interesse attuale.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di immobili nel centro storico di Bronzolo, in zona A1, hanno impugnato la delibera del Consiglio comunale che ha approvato la variante al piano urbanistico comunale. La variante ha innalzato l’indice di edificabilità territoriale massimo della zona da 2,5 a 2,6 mc/mq, adeguando i parametri di calcolo alle previsioni del D.P.P. n. 24/2020. Secondo i ricorrenti, l’incremento genererebbe una volumetria residua consistente, idonea a consentire nuove costruzioni sui fondi confinanti, attualmente liberi, con conseguente svalutazione degli immobili e peggioramento della qualità della vita.

Il Comune ha eccepito il difetto di interesse attuale, sostenendo che la variante riduce le potenzialità edificatorie della zona e non produce effetti lesivi diretti, rimandando ogni determinazione concreta a successivi passaggi pianificatori. La questione è giunta alla decisione del Tribunale dopo l’estinzione del giudizio per morte di una ricorrente, la rinuncia all’interesse di un’altra e la riassunzione da parte dei due soli ricorrenti rimasti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dato atto dell’estinzione del ricorso per morte di una ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a) cod. proc. amm., e dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di un’altra, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm. e il costante indirizzo del Cons. Stato secondo cui l’interesse a ricorrere deve persistere per tutto il giudizio. Ha inoltre respinto l’istanza di riunione con il ricorso relativo alla successiva variante al piano di recupero, rilevando che l’art. 70 cod. proc. amm. configura la riunione come facoltà e non obbligo del collegio.

Nel merito, la questione centrale è stata quella della sussistenza dell’interesse attuale. Il Tribunale ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 22/2021, secondo cui il criterio della vicinanza è necessario ma non sufficiente: occorre allegare e provare un danno reale, quale il deprezzamento dell’immobile o il peggioramento delle condizioni di vita.

Nel caso concreto, la variante impugnata non consente ai controinteressati di ottenere titoli edilizi per nuove costruzioni sulle particelle confinanti né per l’ampliamento dell’unità minima di intervento. Tali interventi richiederebbero una modifica puntuale al piano di recupero, atto estraneo al giudizio. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la variante non genera nuova cubatura residua, ma determina anzi una drastica diminuzione della volumetria residua della zona A1, che passa da circa 36.000 m³ a circa 7.000 m³ per effetto dei nuovi metodi di calcolo.

La nuova cubatura residua non viene assegnata automaticamente alle singole unità minime di intervento, ma costituisce una volumetria territoriale e non fondiaria, sottratta alla disponibilità dei proprietari e distribuibile solo a seguito di precise localizzazioni da determinare in sede di piano di recupero, previa definizione dei criteri distributivi demandata a un successivo atto pianificatorio.

Il Tribunale ha quindi escluso che la relazione tecnica dei ricorrenti potesse fondare l’interesse, poiché costruita sulla combinazione tra la variante generale e la successiva modifica del piano di recupero, oggetto di un distinto giudizio, e perché inammissibilmente richiamata senza essere trasfusa in una memoria difensiva. Poiché il comparto comprende circa 191 unità minime di intervento e nessun criterio di riparto è stato ancora definito, non è possibile stabilire se e in quale misura la particella confinante avrebbe ricevuto nuova volumetria. L’eventuale incidenza lesiva dipende dunque da una pluralità di decisioni future, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse attuale. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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