Sospensione della cancellazione dall’elenco dei custodi di veicoli sequestrati per violazione del principio di proporzionalità (TAR Puglia n. 172 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di cancellazione di un’azienda dall’elenco dei soggetti cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, adottato dalla Prefettura, deve rispettare il principio di proporzionalità, il quale impone che l’azione amministrativa sia adeguata, necessaria e proporzionata al raggiungimento del fine pubblico, limitando al minimo il sacrificio degli interessi privati. La misura espulsiva, in quanto dotata della massima capacità afflittiva, risulta sproporzionata quando l’attività dell’operatore si sia svolta per lungo tempo senza precedenti contestazioni o violazioni di carattere penale o amministrativo, ben potendo l’Amministrazione adottare un provvedimento sanzionatorio maggiormente calibrato alle irregolarità riscontrate. Sussiste il periculum in mora nella cancellazione che determini l’immediata paralisi dell’attività aziendale e il rischio di perdita dei livelli occupazionali, configurando un danno imminente e irreparabile.

Il Fatto

Una società, operante da lungo tempo nel settore della custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura ne aveva disposto la cancellazione dall’apposito elenco, previsto dall’allegato A del provvedimento prefettizio del 09.03.2023. Il provvedimento espulsivo era stato preceduto da un procedimento di sospensione e da varie richieste istruttorie, culminate nella richiesta di trasmissione di un elenco cronologico di tutti i veicoli affidati alla società nel corso degli anni.

La ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la cancellazione fosse una sanzione eccessivamente afflittiva rispetto alle irregolarità contestate, evidenziando altresì di aver comunicato alla Prefettura le modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituivano in giudizio per resistere al ricorso, mentre l’altra società controinteressata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto sussistenti idonei profili di fumus boni iuris, focalizzandosi sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità, che impone all’Amministrazione di modulare la propria azione in modo adeguato, necessario e proporzionato al fine pubblico perseguito, limitando al minimo il sacrificio per gli interessi privati.

Il Collegio ha osservato come il provvedimento di cancellazione, essendo dotato della massima capacità afflittiva, appaia sproporzionato rispetto alle violazioni contestate, tenuto conto del prolungato svolgimento dell’attività che, secondo le deduzioni della ricorrente, risulterebbe immune da precedenti contestazioni o violazioni di carattere penale o amministrativo. In particolare, la condotta dell’azienda avrebbe potuto essere oggetto di altro provvedimento sanzionatorio maggiormente calibrato alle irregolarità riscontrate, piuttosto che della radicale espulsione dall’elenco.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza, data l’estrema gravità degli effetti della cancellazione che determina l’immediata paralisi dell’attività aziendale e il rischio di perdita dei livelli occupazionali, configurando un danno imminente e irreparabile. Il giudice ha inoltre rilevato che la ricorrente aveva inviato alla Prefettura, a mezzo pec, il modello di comunicazione delle modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali, elemento che rafforza il quadro di possibile illogicità della misura espulsiva.

In definitiva, la domanda cautelare è stata accolta, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla definizione del merito, con fissazione dell’udienza pubblica per il 14 gennaio 2027 e compensazione delle spese della fase cautelare in considerazione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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