Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 562 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, l’inadempimento non contestato giustifica la condanna all’esecuzione entro un termine assegnato. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un Commissario ad Acta, con funzione sostitutiva dell’attività amministrativa dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 30 novembre 2023 che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, tramite l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, la somma complessiva di € 2.000,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, rigettando la domanda per l’anno 2017/2018 per intervenuta prescrizione.
Il titolo, notificato il 29.12.2023, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 16.07.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata e il ricorso fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Il percorso argomentativo muove dal quadro processuale dell’art. 114 cod. proc. amm. e dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo, sua notificazione, decorrenza infruttuosa del termine dilatorio di art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le Amministrazioni dello Stato, mancanza di contestazione dell’obbligo. Su queste basi il Tribunale ha accertato l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
La condanna è temporalmente scandita: l’Amministrazione deve dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvede nei successivi sessanta giorni un Commissario ad Acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con possibilità di delega a dirigente o funzionario e di avvalersi della struttura organizzativa regionale.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a., nell’importo di € 1.000,00 per compensi. Il dispositivo ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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