Nessun risarcimento per affidamento incolpevole sul piano attuativo illegittimo (TAR Lombardia n. 403 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da annullamento di un provvedimento amministrativo favorevole, l’affidamento incolpevole del privato non è configurabile quando questi abbia contribuito in modo determinante alla formazione dell’atto illegittimo, incidendo sugli aspetti poi rivelatisi illegittimi. L’affidamento tutelabile presuppone una situazione di apparenza legittima in cui il privato abbia confidato senza colpa, secondo la regola generale per cui la buona fede non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave. Nel processo amministrativo il beneficiario del provvedimento favorevole, destinatario del ricorso di annullamento, è posto nelle condizioni di conoscere la possibile illegittimità dell’atto e di difenderlo, sicché l’annullamento diviene evenienza non imprevedibile e un affidamento tutelabile è ipotizzabile solo prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’approvazione, con deliberazione della Giunta comunale, di un piano attuativo per un intervento di rilevante superficie coperta e volumetria. Il piano era stato annullato dal TAR con sentenza n. 1791 del 22 luglio 2021, passata in giudicato, per incompetenza della Giunta, trattandosi di piano in variante da adottare a cura del Consiglio.
La società fondava la domanda sull’affidamento incolpevole riposto negli atti favorevoli, sull’erronea qualificazione del piano come non comportante variante e sull’esclusione di un proprio concorso di colpa. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. Le parti hanno chiesto un rinvio della trattazione in vista di un nuovo piano attuativo in corso di presentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, non integrando essa i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria non è direttamente collegata al nuovo procedimento di piano attuativo e la richiesta non reca alcuna indicazione temporale circa i tempi di esame del nuovo piano. La decisione sui tempi spetta al giudice, tenuto al rispetto del giusto processo e della sua ragionevole durata.
In via preliminare è stata affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento favorevole, richiamando l’Adunanza plenaria n. 19, 20 e 21 del 29 novembre 2021 e le Sezioni Unite civili n. 26080 del 25 settembre 2025.
Nel merito, la domanda è stata giudicata infondata per difetto dell’affidamento incolpevole e del nesso di causalità. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 20 del 29 novembre 2021, il Collegio ha ribadito che l’affidamento tutelabile deve essere ragionevole e fondato su una situazione di apparenza legittima, e che la tutela risarcitoria non compensa il bene della vita perduto, ma ristora il convincimento ragionevole che esso spettasse.
Decisivo è risultato il ruolo causale del privato. La società, proponente il piano ai sensi dell’art. 12, comma 4, legge regionale Lombardia n. 12/2005, ha contribuito in modo determinante alla formazione dell’atto, qualificando il piano come conforme al PGT: proprio tale qualificazione è stata a fondamento dell’annullamento. La proponente non ha rivisto la qualificazione neppure dopo le osservazioni dei proprietari confinanti, che avevano segnalato la non conformità al PGT, e non si è costituita nel giudizio di annullamento, pur essendo destinataria del ricorso notificato nel 2013.
Il Collegio ha inoltre valorizzato l’avvalimento di assistenza tecnica specialistica, incompatibile con un errore scusabile. Le censure decisive erano note sin dall’avvio del contenzioso, sicché i successivi sacrifici economici non sono imputabili all’amministrazione. Le spese sono state compensate per il tempo trascorso e la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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