Divieto di prosecuzione attività: onere di impugnazione dell’atto presupposto e vizi propri dell’atto confermativo (TAR Lazio n. 13734 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo presupposto, dotato di autonoma lesività, determina la preclusione alla deduzione, in sede di impugnazione dell’atto conseguente, di motivi che discendono dalla stessa illegittimità dell’atto presupposto. L’atto meramente confermativo, che si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento senza nuova istruttoria e nuova motivazione, non è impugnabile. Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola presentava una SCIA agrituristica per attività multifunzionali, comprensive di ristorazione, ospitalità e organizzazione di manifestazioni. Roma Capitale, all’esito di un procedimento conclusosi con esito negativo, adottava una prima determinazione dirigenziale con cui disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività. Ricevuta una successiva determinazione dell’8 maggio 2023, che confermava il divieto e fissava un termine per l’ottemperanza con l’avvertenza della chiusura coatta, il ricorrente impugnava quest’ultimo atto, deducendo la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e l’illegittimità del provvedimento per carenza di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione di rito sollevata dall’amministrazione, richiamando la giurisprudenza sui rapporti tra atto presupposto e atto consequenziale. La mancata impugnazione del primo, divenuto inoppugnabile, preclude la possibilità di far valere i vizi che da esso derivano, potendo l’atto successivo essere invalidato solo per vizi propri. Nella specie, le censure relative alla sussistenza della documentazione legittimante la SCIA e all’idoneità del PAMA concernono il contenuto della prima determinazione del gennaio 2023, non quella impugnata dell’8 maggio 2023.

Il Tribunale ha quindi escluso che la seconda determinazione configuri un riesercizio del potere con esito confermativo in senso proprio. L’amministrazione non ha compiuto alcuna nuova istruttoria sulla situazione, né ha fornito una motivazione ulteriore in punto di divieto di prosecuzione, essendosi limitata a prendere atto dell’inottemperanza al precedente provvedimento e a dettare le modalità di esecuzione coattiva. Si tratta, pertanto, di un atto meramente confermativo, la cui impugnazione non può far rivivere la contestazione dell’atto presupposto.

Quanto al primo motivo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il contributo partecipativo che il ricorrente lamentava di non aver potuto offrire non avrebbe potuto comunque influire sulla decisione, vertendo essa sulle modalità di esecuzione di un divieto già definitivamente assunto e non sulla rimessione in discussione di tale divieto. La partecipazione sarebbe stata, pertanto, intrinsecamente inidonea a condurre a un contenuto dispositivo diverso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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