Verifica requisiti minimi a pena di esclusione e caducazione del contratto PNRR (TAR Puglia n. 479 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica che difformi dai requisiti minimi prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis è illegittima, senza che possa invocarsi il principio di equivalenza funzionale per componenti la cui presenza è stata imposta a pena di esclusione. Negli appalti finanziati con fondi PNRR, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.a. richiamato dall’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021, l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato ed eseguito, residuando la sola tutela risarcitoria per equivalente. Il subentro nel contratto presuppone prestazioni residue da eseguire e la dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui la stazione appaltante ha ratificato l’aggiudicazione e la stipula del contratto per la fornitura di carrelli informatizzati finanziati con fondi PNRR, nonché il verbale di collaudo finale, chiedendo l’inefficacia del contratto e il subentro. La procedura di gara, basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva visto contrapposte due sole imprese, con la controinteressata risultata aggiudicataria con 98,6 punti contro i 94,56 della ricorrente. La stipula del contratto era avvenuta senza un previo provvedimento formale di aggiudicazione, successivamente convalidato dalla delibera impugnata. Il Consiglio di Stato, in sede di appello avverso la prima sentenza del TAR, aveva dichiarato improcedibili le censure, rinviando la verifica della legittimità dell’atto sopravvenuto al giudizio di primo grado.

Nel presente giudizio la ricorrente ha dedotto plurimi motivi: l’assenza di base legale della ratifica, la mancata verifica dei requisiti di partecipazione, l’illegittimo soccorso istruttorio per la Checklist DNSH e, soprattutto, la non conformità dell’offerta della controinteressata ai requisiti minimi prescritti a pena di esclusione, quali l’assenza di cassetto con serratura, ripiani per scanner e stampante, nonché la difformità di sistema operativo e dotazione RAM. Nelle more del giudizio la fornitura è stata integralmente eseguita e collaudata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, attesa l’integrale esecuzione e il collaudo della fornitura. Il subentro non era disponibile per assenza di prestazioni residue, trattandosi di beni determinati già consegnati e in uso presso le unità operative ospedaliere. Residuava tuttavia l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., funzionale alla proposizione di autonoma domanda risarcitoria.

Quanto ai primi tre motivi, il Collegio ha ritenuto la delibera n. 1131 del 2025 quale atto di convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamando le argomentazioni del Cons. Stato n. 2228 del 2026. La censura sulla mancata verifica dei requisiti è stata superata sul piano fattuale per l’assenza di allegazioni di specifiche circostanze che avrebbero condotto a un esito negativo. Il quarto motivo, relativo al soccorso istruttorio per la Checklist DNSH, è stato respinto richiamando la natura amministrativa del documento, già accertata dal primo giudice e confermata dal Giudice di appello, trattandosi di documento della Busta Amministrativa che aveva ingenerato legittimo affidamento.

Il quinto motivo è stato scrutinato nel merito attraverso il confronto tra l’Allegato 2 del Disciplinare di gara e la documentazione tecnica dell’aggiudicataria. Il Collegio ha accertato la carenza del cassetto porta-oggetti con serratura o sistema equivalente, l’assenza di ripiani specificamente destinati a scanner e stampante, l’offerta del sistema operativo Windows 10 IOT in luogo del prescritto Windows 11 PRO, la mancata indicazione della certificazione medicale EN-60601-1-2, l’assenza del sistema di tracciamento Wi-Fi e dell’Hub USB, nonché l’attribuzione del punteggio premiale per RAM superiore al minimo nonostante la dotazione dichiarata fosse pari a 8 GB. Tali carenze, rimaste incontestate, integravano ciascuna autonomamente una difformità dai requisiti minimi a pena di esclusione, non riconducibile al principio di equivalenza funzionale. La censura è stata quindi accolta.

I motivi aggiunti avverso il verbale di collaudo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di natura provvedimentale e di autonoma lesività dell’atto di collaudo, atto della fase esecutiva del rapporto. Il Collegio ha infine applicato l’art. 125, comma 3, c.p.a., richiamato dall’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, escludendo la caducazione del contratto già stipulato nell’ambito di appalti finanziati con fondi PNRR, e ha respinto la domanda di subentro per l’assenza di prestazioni residue e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione. L’illegittimità dell’aggiudicazione è stata accertata ai soli fini della proposizione della domanda risarcitoria in separato giudizio, nel quale la ricorrente dovrà provare la certezza dell’aggiudicazione all’esito delle verifiche sul possesso dei requisiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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