Addizionale portuale non graduata per tratta e passeggero (Cons. Stato n. 6621 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale prevista dall’art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e dall’art. 43, comma 2, del d.l. n. 50 del 2022 non è commisurata ai costi del servizio e non si pone in rapporto sinallagmatico con la fruizione dei servizi portuali: la sua finalità è il ripianamento del disavanzo comunale. Ne consegue che la normativa statale non impone di modulare la tariffa in misura proporzionale alla tratta di percorrenza o alla tipologia di passeggero. La scelta tra tariffa fissa e tariffa graduata rientra nelle valutazioni di opportunità e di merito della pubblica amministrazione, sindacabili solo per vizi di legittimità. L’eventuale riserva di rimodulazione contenuta in una delibera di giunta non definitiva integra una mera facoltà, e non un autovincolo, quando la determinazione finale dell’ente opti per la misura fissa.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’addizionale portuale applicata dal Comune di Salerno per ogni passeggero in transito nel porto cittadino. La società appellante, compagnia di navigazione che opera sui tragitti tra Salerno e la costiera amalfitana, contestava l’applicazione di una misura fissa di euro 1,50 per passeggero, senza alcuna graduazione in relazione alla tratta di percorrenza e alla tipologia di viaggiatore.
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che l’impresa avrebbe dovuto impugnare immediatamente la delibera di giunta che aveva fissato l’importo. La società ha proposto appello deducendo l’erroneità di quella declaratoria e riproponendo i motivi di primo grado non esaminati, tra cui la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, dell’autovincolo, l’eccessività della misura per i viaggi di medio e corto raggio, il difetto di istruttoria e la violazione degli obblighi partecipativi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello limitatamente alla tempestività del ricorso originario. Il dies a quo della decadenza decorre non dalla delibera di giunta, che conteneva una mera riserva di rimodulazione, né dalla proposta di regolamento, ma dall’approvazione del regolamento da parte del consiglio comunale, pubblicata nell’aprile 2024. Solo con tale atto l’amministrazione ha rinunciato al criterio di proporzionalità e ha reso la tariffa fissa e definitiva, radicando una lesione attuale e concreta. La notifica del ricorso di primo grado è dunque tempestiva.
Nel merito, però, i motivi riproposti sono infondati. Il collegio richiama la propria sentenza n. 802 del 3 febbraio 2025 per escludere che l’addizionale abbia natura corrispettiva: essa è un tributo aggiuntivo funzionalmente orientato al reperimento di risorse estranee alla gestione dei servizi portuali. Manca quindi il rapporto sinallagmatico tra soggetto passivo e destinatari del gettito, e la misura non è commisurata al costo del servizio. Ne deriva l’impossibilità di parametrare l’addizionale ai diritti d’imbarco portuale per invocare la graduazione per tratta e tipologia di passeggero.
Quanto all’autovincolo, la delibera di giunta si limitava a riservare la facoltà di rimodulare la tariffa nel limite massimo di euro 1,50. Si tratta di una valutazione di opportunità, non di un vincolo autoimposto: la scelta tra tariffa fissa e graduata resta scelta di merito insindacabile. Anche il motivo sull’eccessività della misura è respinto, poiché l’importo si colloca esattamente a metà della forbice individuata dal legislatore. Il difetto di istruttoria è inammissibile per genericità e ipoteticità, non essendo fornito alcun principio di prova sulle ricadute economiche per il comparto marittimo.
Infine, la violazione degli obblighi partecipativi è esclusa: ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, le garanzie partecipative non si applicano agli atti normativi e amministrativi generali, natura riconoscibile al regolamento comunale. Il regolamento UE n. 352 del 2017, richiamato dall’appellante, riguarda la tariffazione mediante diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, istituto diverso dall’addizionale in esame. L’appello è rigettato e la sentenza di primo grado confermata con diversa motivazione; le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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