La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione si trasmette all’acquirente come obbligo propter rem (TAR Puglia n. 233 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’illecito commesso con la realizzazione dell’abuso. L’acquirente dell’immobile, tenuto secondo l’ordinaria diligenza ad informarsi della situazione giuridica del bene, subentra nella posizione del proprio dante causa ed è obbligato propter rem alla demolizione, sicché l’Amministrazione deve emanare nei suoi confronti gli atti previsti dagli artt. 27 e 31 del Testo Unico. L’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato un immobile inagibile, composto dai soli muri perimetrali, rappresentando nell’atto di acquisto che le opere erano state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967. Chiedeva il rilascio del permesso di costruire per procedere alla ristrutturazione, ma il Comune negava il permesso sul presupposto della pretesa inesistenza del manufatto al 1969, ordinandone contestualmente la demolizione. Il ricorso avverso tale provvedimento veniva respinto dal TAR con sentenza del 2019. Successivamente, il Comune irrogava la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, avverso la quale il ricorrente proponeva nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione comporta la perduranza di una situazione contra ius e configura un illecito amministrativo omissivo propter rem. L’atto di acquisizione al patrimonio comunale ha natura dichiarativa e determina l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza dei novanta giorni, salva l’ipotesi di istanza di accertamento di conformità o la prova della non imputabilità dell’inottemperanza.
Il Tribunale ha escluso che competa al giudice amministrativo accertare la proprietà iniziale dell’immobile, trattandosi di questione Estranea alla legittimità del provvedimento sanzionatorio. Ha inoltre precisato che l’acquirente, il quale secondo l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto informarsi della situazione giuridica del bene, subentra nella medesima posizione del dante causa ed è obbligato propter rem alla demolizione, come già affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2017.
Quanto alla pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza che aveva respinto il primo ricorso, il Collegio ha ritenuto che essa non possa comportare automaticamente l’illegittimità dell’ordinanza di irrogazione della sanzione, non risultando la sentenza sospesa e potendo le somme versate essere ripetute in caso di accoglimento del gravame. Le ulteriori censure relative alla realizzazione dei manufatti ante 1967 sono state giudicate inammissibili e comunque prive di dimostrazione, risultando irrilevanti ai fini della decisione.
Nota della Redazione
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