Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nel concorso ARIF Puglia (TAR Puglia n. 477 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi in cui l’accoglimento del ricorso avverso gli atti di una procedura concorsuale possa pregiudicare la posizione di soggetti risultati vincitori o idonei, il giudice amministrativo deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Detta integrazione può essere legittimamente effettuata mediante notificazione per pubblici proclami, quando il numero dei controinteressati renda difficoltoso o eccessivamente oneroso l’espletamento delle notifiche individuali. L’Amministrazione intimata è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’avviso, il ricorso e l’ordinanza in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”, senza rimuoverli fino alla pubblicazione della sentenza definitiva. La parte ricorrente è gravata dall’onere di trasmettere la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per la copertura di n. 8 posti di “Specialista Avvocato” presso l’ARIF Puglia. Insoddisfatta dell’esito della prova scritta, cui era stato attribuito il punteggio di 18/30, ha impugnato gli atti della selezione, lamentando la erroneità della correzione e la disparità di trattamento. Ammessa con riserva alla prova orale, che ha superato, ha chiesto la rivalutazione della prova scritta e l’ammissione a pieno titolo alla successiva fase del concorso, ancora in corso di svolgimento.

La Motivazione della Corte

Il collegio, esaminata la vicenda, ha rilevato una questione preliminare di natura processuale. L’eventuale accoglimento del ricorso, con la conseguente rivalutazione della prova scritta, potrebbe pregiudicare tutti coloro che sono risultati vincitori e idonei nella procedura selettiva. Tale evenienza impone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti, ai sensi dell’art. 49 cod. proc. amm.

Considerato l’elevato numero dei soggetti potenzialmente controinteressati, il tribunale ha ritenuto opportuno disciplinare l’integrazione mediante notificazione per pubblici proclami, stabilendo modalità dettagliate e operative.

La ricorrente dovrà trasmettere ad ARIF la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale, dal quale risultino l’autorità giudiziaria adita, il numero di registro generale del ricorso, l’indicazione della ricorrente e dell’Amministrazione intimata, gli estremi dei provvedimenti impugnati e l’elenco nominativo dei controinteressati. L’Amministrazione avrà l’obbligo di pubblicare l’avviso, il ricorso e l’ordinanza in un’apposita sezione del sito denominata “Atti di notifica”, rilasciando alla ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione e mantenendo i documenti online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva.

La trasmissione della richiesta di pubblicazione deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, mentre la prova dell’avvenuta pubblicazione va depositata in via telematica entro il termine di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza del 23 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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