Ingiunzione di demolizione annullata per omessa considerazione dei permessi in variante e mancata autotutela (TAR Puglia n. 465 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione è illegittima quando l’amministrazione raffronti le opere realizzate esclusivamente con il titolo edilizio originario, senza considerare i successivi permessi in variante che concorrono a definire lo stato legittimo del manufatto. L’omessa valutazione dei titoli successivi integra difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ove l’amministrazione ritenga illegittimi i titoli edilizi successivi, non può ordinare direttamente la demolizione, ma deve procedere al preventivo annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, garantendo le prerogative partecipative del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ingiunzione di demolizione emessa dal Comune di Vieste per la realizzazione di un manufatto in totale difformità dal permesso di costruire originario, risalente al 2005, che legittimava un semplice pergolato ligneo con telo ombreggiante. La struttura realizzata comprendeva invece una copertura in legno e tegole e vetrate perimetrali.
Il ricorrente deduceva che le opere erano assistite da due successivi permessi in variante, rilasciati dal medesimo Comune, che autorizzavano la sostituzione del telo con la copertura in legno e il montaggio di vetrate. Contestava inoltre la mancata attivazione del procedimento di autotutela e la carenza di autorizzazione paesaggistica e sismica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. L’ingiunzione gravata si basava esclusivamente sul raffronto tra le opere e il permesso originario del 2005, senza considerare i due successivi titoli in variante che avevano nel tempo modificato lo stato legittimo dell’immobile. Tale omissione determina un evidente difetto di istruttoria e una rappresentazione erronea della realtà, poiché la difformità è stata apprezzata rispetto a un titolo non più attuale.
La motivazione dell’atto non dava conto dell’esistenza dei permessi successivi né delle ragioni della loro ritenuta irrilevanza, con conseguente violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990. Il provvedimento risulta pertanto viziato da eccesso di potere per difetto di presupposto e travisamento.
La Corte ha inoltre individuato un autonomo e concorrente profilo di illegittimità. Quand’anche i permessi in variante fossero stati illegittimamente rilasciati, l’amministrazione non avrebbe potuto procedere direttamente all’ordine di demolizione dopo oltre dieci anni, senza prima rimuovere quei titoli tramite il procedimento di autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Nessun annullamento d’ufficio era stato adottato o comunicato, privando il ricorrente della possibilità di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale.
L’ingiunzione, presupponendo implicitamente l’illegittimità dei titoli successivi senza averli mai rimossi, risulta priva di base giuridica. Le ulteriori censure relative alla natura delle opere e alle autorizzazioni paesaggistiche e sismiche sono state assorbite. Il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento e condanna del Comune alle spese. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica di Foggia e alla Procura contabile di Bari per l’omessa risposta alle ordinanze istruttorie.
Nota della Redazione
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