Il diniego di autotutela tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (TAR Abruzzo n. 370 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. La controversia instaurata dal contribuente per contestare l’illegittimità di un provvedimento di rigetto di un’istanza di autotutela ovvero dell’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte di tale istanza appartiene al medesimo giudice al quale è attribuita la giurisdizione sulla pretesa di base. Non può configurarsi l’esercizio del potere di autotutela come una “materia” autonoma rispetto alla situazione soggettiva legittimante. La domanda proposta dinanzi al giudice amministrativo è, pertanto, devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno, ha impugnato la nota con cui il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune aveva respinto l’istanza di autotutela volta ad ottenere la correzione degli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2016, siccome oggetto di contenzioso dinanzi al Giudice Tributario. La ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di diniego, qualificata come doverosa ai sensi del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, per violazione delle norme regolamentari che impongono la dimidiazione della base imponibile per le aree soggette a servitù di elettrodotto, e per erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione.

Il Comune si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di diniego di autotutela tributaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare, richiamando l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, applicabile ratione temporis, che attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli comunali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

Il giudice ha evidenziato che al carattere generale della giurisdizione tributaria consegue l’attrazione ad essa di tutte le controversie che contestano il rapporto tributario, come regolato dall’amministrazione titolare del potere impositivo, anche mediante il diniego — in forma espressa o tacita — di accoglimento di un’istanza di autotutela in materia tributaria.

Il Supremo Consesso ha precisato che la controversia instaurata dal contribuente per contestare l’illegittimità di un provvedimento di rigetto di un’istanza di autotutela ovvero dell’inerzia dell’amministrazione appartiene al medesimo giudice al quale è attribuita la giurisdizione sulla pretesa di base, non potendosi configurare l’esercizio del potere di autotutela come una materia autonoma. A sostegno di tale conclusione sono stati richiamati Consiglio di Stato, sezione IV, 28 settembre 2016, n. 4021 e Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 18 febbraio 2014, n. 3774.

Il TAR ha, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando quale giudice munito della giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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