Il diniego fondato su motivo nuovo viola l’art. 10-bis l. n. 241/1990 (TAR Molise n. 338 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 1° luglio 2022 fissato dall’art. 147, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 per l’accertamento dei requisiti di salvaguardia delle gestioni autonome del servizio idrico non è perentorio, mancando una espressa qualificazione in tal senso e non essendo collegate al suo superamento conseguenze sanzionatorie. L’amministrazione che, dopo il preavviso di rigetto, adotta il diniego sulla base di un motivo nuovo, mai comunicato all’interessato e non emerso dalle osservazioni, viola l’art. 10-bis l. n. 241/1990 e il principio del contraddittorio procedimentale, dovendo indicare i soli motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle osservazioni presentate. Il giudice può accogliere la domanda di condanna al rilascio del provvedimento solo quando si versa in attività vincolata o non residuano margini di esercizio della discrezionalità tecnica, come nel caso della valutazione dei requisiti per la gestione autonoma del servizio idrico.
Il Fatto
Il Comune di Longano, comune di circa 700 abitanti, presentava all’E.G.A.M. istanza di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. L’Ente d’Ambito, dopo un preavviso di rigetto fondato su ragioni sostanziali di mancata dimostrazione dei requisiti di qualità ed efficienza, adottava la determinazione n. 20 del 19 dicembre 2022 con cui escludeva il Comune dalla gestione autonoma, motivando esclusivamente con la tardività della presentazione dell’istanza.
Il Comune impugnava il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per l’introduzione di un motivo nuovo, nonché il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, chiedendo la condanna dell’Ente all’accoglimento dell’istanza di salvaguardia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in via preliminare, dichiarava tardiva la memoria di replica dell’E.G.A.M., depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, conformemente alla giurisprudenza richiamata (tra cui C.d.S. n. 3197 del 2026).
Nel merito, il Collegio ha escluso che il termine del 1° luglio 2022, previsto dall’art. 147, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, abbia natura perentoria. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 3300 del 28 aprile 2026, il TAR ha osservato che la norma non qualifica espressamente il termine come perentorio, non utilizza espressioni che ne denotino tale natura e non ricollega al suo superamento alcuna sanzione o conseguenza. La perentorietà, invece, risulta espressamente prevista in altre disposizioni del medesimo testo normativo, come l’art. 147, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 153 d.lgs. n. 152/2006. Ne deriva l’infondatezza della doglianza del ricorrente sulla pretesa consumazione del potere di provvedere.
La Corte ha invece accolto le censure relative alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il preavviso di rigetto comunicato al Comune si fondava esclusivamente su ragioni sostanziali, relative alla asserita insussistenza dei requisiti di qualità, efficienza e tutela del corpo idrico. La determinazione finale, invece, ha rigettato l’istanza per un motivo del tutto nuovo e mai prospettato, ossia la tardività, senza che il Comune avesse potuto interloquire sul punto. L’amministrazione ha così disatteso la ratio dell’istituto, che è quella di consentire il contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento, nonché l’obbligo di motivare in ordine alle osservazioni presentate e di indicare i soli motivi ostativi ulteriori che ne siano conseguenza. Il provvedimento risulta inoltre viziato da travisamento dei fatti: l’istanza era stata presentata, come documentato, entro il termine prorogato, sicché il diniego si fondava su un erroneo presupposto.
Quanto alla domanda di condanna, il Tribunale l’ha respinta, rilevando che l’accertamento dei requisiti per la salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico implica l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’E.G.A.M. Non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., né l’avvenuto esaurimento dei margini valutativi, l’Ente dovrà riattivare il procedimento ed esaminare le osservazioni del Comune.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.