Improcedibilità per sopravvenuta cessazione dell’efficacia dell’ordinanza ZTL a termine (TAR Puglia n. 448 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto avverso un’ordinanza comunale di istituzione e proroga di una Zona a Traffico Limitato quando l’atto impugnato sia dotato di efficacia temporalmente limitata e tale termine sia interamente decorso alla data della decisione. La cessazione degli effetti dell’atto impugnato per scadenza del termine finale determina l’improcedibilità del giudizio quando non risulti allegata né dimostrata l’adozione di provvedimenti successivi che abbiano riprodotto o perpetuato la lesione della sfera giuridica del ricorrente. La condanna alle spese di lite può essere pronunciata a carico dell’Amministrazione resistente in considerazione dell’esito favorevole della fase cautelare, rimasto inimpugnato.
Il Fatto
Le società ricorrenti, gestrici di attività commerciali e di servizi nell’area interessata, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto, sino al 31 dicembre 2025, la proroga della ZTL e la traslazione del varco d’accesso della zona “D” in determinati giorni e fasce orarie. Con ordinanza cautelare, il TAR ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. L’Amministrazione, pur dando attuazione alla misura cautelare con successivi atti, ha confermato la proroga della ZTL fino al termine indicato. All’udienza pubblica di merito, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza impugnata esplicava la propria efficacia sino al 31 dicembre 2025, termine finale espressamente previsto dal provvedimento stesso. Poiché alla data dell’udienza pubblica di discussione tale termine era ormai spirato, l’efficacia dell’atto impugnato deve ritenersi definitivamente cessata. Il giudice ha quindi verificato se, successivamente alla proposizione del ricorso, fossero stati adottati ulteriori provvedimenti di proroga o atti connessi e consequenziali tali da riprodurre gli effetti lesivi nei confronti delle società ricorrenti, accertando che nulla era stato adottato in tal senso.
Da tale accertamento discende il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia, ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.: venuta meno l’efficacia dell’atto impugnato e non essendo stati adottati provvedimenti che ne abbiano prolungato o rinnovato gli effetti, la decisione sul ricorso non sarebbe in grado di apportare alcuna concreta utilità alla parte ricorrente. Il Collegio ha altresì precisato che la declaratoria di improcedibilità non osta alla pronuncia sulle spese di lite, da valutarsi autonomamente in considerazione dell’andamento complessivo del giudizio.
In tal senso, il Collegio ha posto le spese a carico dell’Amministrazione comunale resistente, valorizzando il dato dell’esito favorevole della fase cautelare, ottenuto dalle società ricorrenti e rimasto inimpugnato. La liquidazione è avvenuta in misura forfetaria, con condanna in solido delle Amministrazioni resistenti al pagamento in favore delle società ricorrenti.
Nota della Redazione
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