Revoca accoglienza richiedente asilo: riesame cautelare per verifica presupposti inserimento nel SAI (TAR Marche n. 156 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il provvedimento di revoca dell’accoglienza adottato dalla Prefettura deve essere sorretto da una verifica concreta e individualizzata dei presupposti di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015. L’eventuale inserimento del richiedente asilo nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, non può essere escluso in via apodittica, ma richiede un accertamento svolto in contraddittorio con l’interessato. La tutela cautelare può essere accordata ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, con termine assegnato all’Amministrazione per la rinnovata valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero richiedente asilo, impugnava dinanzi al TAR Marche il provvedimento con il quale la Prefettura UTG di Pesaro-Urbino, in data 24 febbraio 2026, aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza nei suoi confronti. Avverso tale determinazione, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto e presentava istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di revoca. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale di Ancona.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, sia pure ai soli fini del riesame. Il Tribunale ha evidenziato che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare, in concreto e nel contraddittorio con il ricorrente, l’eventuale ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015, necessario per l’inserimento del richiedente nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) disciplinato dall’art. 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989.

Il percorso motivazionale del giudice amministrativo si fonda sulla necessità che il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza non prescinda da una valutazione individualizzata e concreta della posizione del richiedente asilo. La platea dei soggetti che possono essere inseriti nel SAI non può considerarsi definita in via astratta dal provvedimento prefettizio, ma postula una verifica caso per caso, da compiersi con la partecipazione dell’interessato. La mancata dimostrazione dell’avvenuto espletamento di tale verifica costituisce il presupposto per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Il TAR ha pertanto disposto che il riesame del provvedimento impugnato venisse eseguito dall’Amministrazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha, inoltre, compensato le spese della fase cautelare e fissato la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio nel merito alla data del 22 ottobre 2026. La decisione assume rilievo nella misura in cui delimita l’ambito della tutela cautelare avverso i provvedimenti di revoca dell’accoglienza: l’accoglimento è finalizzato unicamente al riesame dell’atto impugnato e non comporta l’automatico riconoscimento del diritto all’inserimento nel SAI, che resta subordinato all’esito della rinnovata attività amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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