Il riparto di giurisdizione sul payback dei dispositivi medici: infondate le censure agli atti statali, difetto di giurisdizione del GA sugli atti provinciali (TAR Lazio n. 10570 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, la posizione giuridica del fornitore che contesti la determina provinciale di quantificazione delle somme dovute e il successivo provvedimento di riduzione dell’importo ha consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, non essendo l’attività dell’amministrazione provinciale espressione di un potere autoritativo, bensì di un accertamento tecnico dei presupposti economico-contabili sul quantum debeatur, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le censure avverso i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida propedeutiche sono invece infondate, in quanto il meccanismo del payback, quale contributo solidaristico, è conforme agli artt. 41, 53 e 117 Cost., non lede l’affidamento né altera l’equilibrio dei contratti di appalto, operando ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava la determina dirigenziale della Provincia Autonoma di Trento del 14 dicembre 2022, recante la definizione dell’elenco delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e la quantificazione dell’importo dovuto, nonché la PEC di trasmissione e le fatture allegate. Unitamente agli atti provinciali, la società gravava i presupposti atti ministeriali: il decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto del 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava anche il provvedimento dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari del 19 agosto 2025, che, in attuazione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, rideterminava l’importo dovuto nella misura ridotta del 25%.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato congiuntamente le censure, distinguendo il regime giuridico degli atti statali da quello degli atti provinciali. Quanto ai decreti ministeriali, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo solidaristico non lesivo della libertà di impresa, dell’affidamento e del principio di irretroattività, essendo il sistema noto agli operatori sin dal 2015. Ha escluso la violazione dell’art. 53 Cost., in quanto il fatturato rappresenta un adeguato indice rivelatore di ricchezza e la natura non tributaria del prelievo non impone di considerare i costi aziendali. Ha inoltre respinto le censure relative alla distorsione della concorrenza e dell’evidenza pubblica, rilevando che il payback agisce ab externo sui contratti, senza alterarne il sinallagma, e ha ritenuto non pertinente il rinvio pregiudiziale alla CGUE, assorbito dallo scrutinio costituzionale, nonché manifestamente infondate le censure fondate sugli artt. 16 e 17 della Carta di Nizza.
Quanto agli atti provinciali, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, osservando che l’attività demandata alle regioni e alle province autonome dall’art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78/2015 è di carattere meramente attuativo-esecutivo: esse si limitano a verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle aziende e imporre il pagamento della quota, senza alcun margine di discrezionalità, nemmeno tecnica. La determina impugnata e il provvedimento APSS del 2025, che ha applicato la riduzione legislativa al 25%, costituiscono pertanto attività vincolata e ricognitiva di un effetto già disposto dalla legge. A fronte di tale attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione e il fornitore, che è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma.
Ne consegue che le doglianze relative all’incidenza del payback sull’equilibrio delle commesse, alla perdita di bilancio e alla natura retroattiva dell’atto attengono alla concreta incidenza patrimoniale dell’obbligazione e radicano la giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del criterio del petitum sostanziale. Il Tribunale ha dichiarato quindi l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, limitatamente agli atti provinciali, rimettendo la causa al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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