Soccorso istruttorio e triennio di riferimento nel fatturato di gara (Cons. Stato n. 5551 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che richiede, a pena di esclusione, il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria mediante fatturato globale realizzato nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando individua il solo triennio immediatamente precedente a tale data, non un triennio generico. Il dato letterale della clausola prevale su letture che facciano dipendere l’individuazione del periodo rilevante dalla disciplina della sua prova, di natura meramente strumentale, perché ciò renderebbe il triennio incerto e potenzialmente diverso per i concorrenti, in violazione della par condicio. L’erronea indicazione del triennio da parte del concorrente configura una irregolarità della domanda di partecipazione sanabile mediante soccorso istruttorio, restando estranea al contenuto dell’offerta economica e tecnica. Ne deriva l’annullamento dell’aggiudicazione e l’inefficacia del contratto stipulato.

Il Fatto

La società appellante, seconda classificata in una gara aperta per servizi di vigilanza armata e portierato, ha impugnato l’aggiudicazione di uno dei lotti alla controinteressata. Ha denunciato l’irregolarità dell’offerta economica relativa al servizio di televigilanza e la carenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati dall’aggiudicataria con riferimento a un triennio diverso da quello richiesto dalla legge di gara.

Il TAR Basilicata ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha ritenuto che il disciplinare, ancorando la prova ai bilanci approvati alla data di pubblicazione del bando, consentisse di fare riferimento agli ultimi tre esercizi con dati certi. La ricorrente ha proposto appello, deducendo violazione delle clausole della lex specialis, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dei principi di parità di trattamento e autoresponsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità, ravvisando l’interesse all’appello perché l’individuazione del triennio incide sulla verifica dei requisiti speciali e le censure investono anche la documentazione di prova.

Nel merito, il primo motivo è fondato. L’art. 11.B.2 del disciplinare richiama il triennio antecedente alla pubblicazione del bando con l’articolo determinativo, individuando uno specifico periodo, corrispondente alle annualità 2021, 2022 e 2023. Il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ., impongono di attribuire alle clausole il significato immediatamente evincibile dal tenore delle parole. La lettura del giudice di primo grado, facendo dipendere il periodo rilevante dalla disciplina della prova, ne ha alterato il dato letterale e ha introdotto un esito incompatibile con la par condicio.

La clausola è conforme all’originario testo dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36 del 2023, applicabile ratione temporis, che richiama il triennio precedente a quello di indizione della procedura, da intendersi con riferimento agli esercizi. Non è retroattiva la formulazione successiva introdotta dal d.lgs. n. 209 del 2024, che pure non travolge la legge di gara.

È parimenti fondata la censura sul requisito tecnico-professionale, che la clausola B.3 riferisce al triennio antecedente all’indizione della procedura. Tuttavia, l’erronea individuazione del triennio costituisce una irregolarità della domanda di partecipazione, superabile ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, perché estranea al contenuto dell’offerta. La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto attivare il soccorso istruttorio.

Il terzo motivo è invece rigettato: l’offerta economica, correttamente interpretata secondo l’art. 1367 cod. civ., non contrasta con la lex specialis, poiché il limite di importo va riferito al numero complessivo delle telecamere e non alla singola. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione, con regressione del procedimento, e l’inefficacia del contratto a decorrere da novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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