Alla stazione appaltante è preclusa la conferma dell’esclusione in sede di riesame cautelare senza nuovo apprezzamento (TAR Puglia n. 140 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riesercizio del potere conseguente a un’ordinanza cautelare che sospende l’efficacia del provvedimento di esclusione da una procedura di gara, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare l’istruttoria e a compiere un nuovo e autonomo apprezzamento tecnico-discrezionale, non potendo limitarsi a confermare la precedente determinazione. Costituisce vizio della composizione dell’organo collegiale la deliberazione assunta senza la regola del collegio perfetto. Le valutazioni espresse dalla Commissione in tale sede illegittimamente costituita non possono fondare la conferma dell’esclusione, ma valgono solo quali chiarimenti del suo Presidente. La difformità del prodotto offerto rispetto alle specifiche tecniche del capitolato, pur evidenziata in tali chiarimenti, non è sufficiente a superare il vizio procedimentale se non assistita da un nuovo atto di valutazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla procedura aperta per la fornitura di medicazioni generali indetta dalla ASL di Bari, lotto n. 23 “Calze compressive anti-tromboembolia”, disposta per l’assenza dell’inserto anti costrizione richiesto dal capitolato tecnico. Con l’atto di aggiudicazione il lotto era stato assegnato alla controinteressata. A seguito dell’ordinanza cautelare n. 25/2026, che sospendeva l’efficacia della determinazione di esclusione e aggiudicazione nelle more del riesame, la Commissione, in data 18 marzo 2026, confermava l’esclusione della ricorrente, che proponeva motivi aggiunti avverso tale nuova determinazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 18 marzo 2026, era stata costituita in violazione della regola del collegio perfetto, configurandosi un evidente vizio di costituzione dell’organo. Tale irregolarità, pur non assumendo rilievo invalidante ai fini del riesame, impone di qualificare le valutazioni rese in quella sede come meri chiarimenti del Presidente della Commissione, e non come nuovo esercizio del potere valutativo.
Nel merito, i chiarimenti forniti evidenziano plurimi elementi di difformità del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, in particolare l’assenza della specifica dei cinque punti di compressione graduata e differenziata conforme alla norma tecnica UNI EN 12719, standardizzata secondo le diverse zone anatomiche come da capitolato. Tali difformità risultano fatte valere anche con il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
La memoria dell’ASL del 23 marzo 2026 evidenzia inoltre la presenza nel prodotto di materiali allergenici per pelli sensibili, come l’anello in silicone, caratteristica specificata nei chiarimenti. Alla luce dei qualificati e dettagliati chiarimenti forniti, il Collegio ritiene la correttezza sostanziale dell’operato della stazione appaltante, ravvisando la fondatezza del ricorso incidentale e l’infondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
Il Tribunale dà atto della cessazione dell’efficacia dell’ordinanza cautelare n. 25/2026 e respinge la domanda cautelare, demandando alla fase di merito la regolamentazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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