Procedura di ottemperanza per domanda di protezione internazionale non formalizzata (TAR Puglia n. 392 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione personale dello straniero presso l’ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell’identità e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale impedisce l’instaurazione del procedimento, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008. Il giudizio di ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo avverso i provvedimenti del giudice ordinario emanati con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c. è inammissibile, a mente delle disposizioni di cui all’art. 669-duodecies c.p.c.. L’intervenuta formalizzazione della domanda di protezione internazionale determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto dal Tribunale di Bari, sezione specializzata in immigrazione, un provvedimento favorevole in sede civile volto a ottenere la formalizzazione della propria domanda di protezione internazionale. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia.
Nell’imminenza della camera di consiglio, il ricorrente dichiarava cessata la ragione del contendere, avendo l’Amministrazione rilasciato l’attestazione di formalizzazione della presentazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Nel corso della precedente udienza, l’Amministrazione aveva depositato una relazione dalla quale emergeva che lo straniero non si era mai presentato presso il competente ufficio di Polizia, neppure dopo il provvedimento giudiziale favorevole.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ricostruisce il procedimento di presentazione della domanda di protezione internazionale, richiamando l’art. 6, commi 1 e 3-bis, d.lgs. n. 25/2008, il quale richiede che la domanda sia presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera o presso la questura competente. La mancata presentazione dello straniero per la verifica dell’identità e la formalizzazione della domanda determina la non instaurazione del procedimento.
La Sezione evidenzia che la manifestazione di volontà espressa in forma sintetica all’atto dell’ingresso in Italia non è sufficiente: lo straniero ha l’onere di presentarsi personalmente presso l’ufficio di Polizia territorialmente competente per la formalizzazione scritta della domanda, anche ai fini dei rilievi fotodattiloscopici, in linea con quanto previsto dall’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998.
Con riferimento al rimedio esperito, il Collegio richiama il proprio precedente indirizzo, secondo cui il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è inammissibile riguardo ai provvedimenti del giudice ordinario emanati con procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c..
L’intervenuta formalizzazione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi degli artt. 35, co. 1, lett. c), 84, co. 4, 85, co. 9, cod. proc. amm. Le spese vengono compensate per la peculiarità delle questioni e la domanda di gratuito patrocinio è dichiarata definitivamente inammissibile per manifesta infondatezza dell’impugnativa.
Nota della Redazione
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