Obbligo di provvedere su istanza di acquisizione ex art. 42-bis e restituzione del fondo (TAR Puglia n. 389 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di un’occupazione sine titulo di un terreno privato da parte di una pubblica amministrazione, il proprietario può legittimamente domandare l’emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o, in difetto, la restituzione del fondo con riduzione in pristino. L’amministrazione ha l’obbligo giuridico di far venir meno l’occupazione, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e non può restare inerte in una situazione di illecito permanente. Il privato può sollecitare l’avvio del procedimento di acquisizione, pur se ad iniziativa d’ufficio, e l’inerzia dell’amministrazione è configurabile come silenzio-inadempimento, impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società agricola, proprietaria di un appezzamento di terreno nel Comune di Trani, esponeva che una parte del fondo risultava occupata senza titolo dalla Provincia di Barletta Andria Trani, essendovi insistente una derivazione della strada provinciale n. 13. L’ente non aveva mai avviato formalità espropriative né acquisito alcun diritto sull’area. La società presentava pertanto istanza in data 26.06.2025, chiedendo la restituzione del fondo previa riduzione in pristino ovvero, in subordine, l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, oltre all’adozione delle misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato. Rimasta senza riscontro, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento. La Provincia non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che la mancata costituzione dell’ente, pur non consentendo l’applicazione del principio di non contestazione, costituisce un significativo elemento indiziante dell’insussistenza di ragioni che smentiscano l’allegata occupazione illegittima, che pertanto deve ritenersi provata insieme alla realizzazione dell’opera.
Richiamando precedenti conformi della stessa Sezione, confermati anche in appello, il Collegio ha affermato che l’amministrazione ha due sole alternative nell’ipotesi di occupazione abusiva: restituire i terreni ai titolari, con eventuale risarcimento del danno, oppure attivarsi per acquisire un legittimo titolo. Ciò che non può fare è restare inerte dinanzi a un illecito permanente, come nel caso di specie.
La Corte ha quindi precisato che, sebbene l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non contempli un procedimento ad istanza di parte, il privato può sollecitare l’amministrazione ad avviare il relativo procedimento, e questa ha l’obbligo di provvedere. L’eventuale inerzia integra la fattispecie del silenzio-inadempimento ex art. 2 della legge n. 241/1990, configurabile sia quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, sia quando l’obbligo di provvedere derivi da un’analisi complessiva delle norme che impongano l’adozione di un provvedimento per ragioni di giustizia ed equità. La fattispecie è peculiare, trattandosi di un procedimento ad iniziativa d’ufficio, attivabile anche su istanza del privato, finalizzato a un provvedimento astrattamente sfavorevole per il richiedente.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ente e condanna all’adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto della Provincia BAT, o suo delegato. La sentenza ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e all’Organismo di valutazione interna dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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