Frequenza scolastica minima: l’alunno con PDP deve rispettare il monte ore (TAR Calabria n. 201 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato, previsto dall’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla classe successiva. Il Piano Didattico Personalizzato non esonera l’alunno dal rispetto del monte ore obbligatorio, che va computato anche per le deroghe nei termini previsti dalla norma. La non ammissione fondata sul mancato raggiungimento del monte ore non è inficiata da un quadro di profitto positivo, fermo restando che una bocciatura motivata solo dalle assenze non va interpretata con eccessiva severità.
Il Fatto
Una studentessa, rappresentata dal genitore, impugnava dinanzi al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, il verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2025/2026, con cui era stata non ammessa alla classe successiva per non aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il provvedimento si fondava sull’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009.
La ricorrente contestava la legittimità della delibera, sostenendo che le assenze della minore fossero giustificate e che il Piano Didattico Personalizzato dovesse comportare un esonero dal rispetto del monte ore obbligatorio. Veniva altresì impugnata la nota di accoglimento parziale dell’istanza di accesso agli atti. L’istanza cautelare, rigettata con decreto monocratico, veniva reiterata nella camera di consiglio del 02.09.2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che il motivo della non ammissione, ossia il mancato raggiungimento del monte ore, non risultasse prima facie validamente contraddetto dalle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente. La documentazione prodotta in esecuzione del decreto presidenziale, relativa alla trasmissione di certificazioni all’istituto scolastico, non rimandava a documenti idonei a giustificare e ridurre il numero delle ore di assenze.
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione aveva computato 336 assenze, inferiori a quelle reali (364), ma comunque tali da non garantire la soglia dei tre quarti della frequenza, considerato che il monte orario annuale, secondo la normativa ordinaria, ammonta a 990 ore. La parte ricorrente non aveva specificato e comprovato quali assenze dovessero essere giustificate e, per tale via, il raggiungimento del limite minimo di frequenza.
Quanto al Piano Didattico Personalizzato, il Tribunale ha chiarito che esso non implica esonero dell’alunna dal rispetto del monte ore obbligatorio, che va computato anche per le deroghe nei termini previsti dall’art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009. La circostanza che la minore avesse un quadro di profitto non caratterizzato da insufficienze non inficia il giudizio finale di non ammissione, che poggia esclusivamente sulle assenze oltre il limite consentito.
Il Collegio ha infine richiamato il principio secondo cui una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere lo sviluppo personale ed educativo dello studente che sarebbe stato idoneo al passaggio alla classe successiva (TAR Lecce, II, n. 1473/2019), ma ha ritenuto che, nel caso di specie, tale principio non trovi applicazione, non essendo emerso un profilo di contraddittorietà nel giudizio finale. Il Tribunale ha pertanto respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase in ragione della natura delle questioni trattate e della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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