Riconversione posti riabilitazione e pre-intese regionali: il TAR Puglia rinvia al merito (TAR Puglia n. 128 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare di sospensione di atti amministrativi, la valutazione del fumus boni iuris può essere differita alla fase di merito quando le censure proposte, sebbene articolate, richiedano un approfondimento istruttorio e argomentativo non compatibile con la cognizione sommaria e incidentale. La sussistenza del periculum in mora deve essere valutata in termini di attualità e concretezza del pregiudizio, dovendosi escludere la misura cautelare quando le esigenze prospettate possano trovare adeguato ristoro nella sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito e quando la gravità e l’irreparabilità del danno non risultino integrate. La pendenza di altri ricorsi avverso i medesimi atti, inoltre, impone ragioni di connessione oggettiva che giustificano l’esame congiunto delle diverse impugnative.

Il Fatto

Le associazioni di rappresentanza del settore socio-sanitario e alcune strutture private accreditate hanno impugnato, chiedendone la sospensione, la delibera di Giunta regionale della Puglia che approvava le pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e delle prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione, nonché la successiva circolare dirigenziale applicativa.

I ricorrenti hanno censurato gli atti sotto plurimi profili, deducendo la lesione dei propri interessi in relazione al regime di accreditamento e alla programmazione della rete riabilitativa regionale. Nel giudizio cautelare si è costituita la Regione Puglia, che ha sollevato eccezioni preliminari e ha contestato la sussistenza dei presupposti per la sospensione. Le associazioni hanno insistito per l’adozione della misura, deducendo il pregiudizio derivante dall’attuazione del piano di riconversione.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia, dopo aver ribadito la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare alla luce del disposto dell’art. 55 c.p.a., che disciplina i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato. In relazione al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che le plurime censure formulate richiedono un più approfondito vaglio nella sede di merito, non essendo possibile una compiuta delibazione in sede incidentale.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che risultano pendenti altri ricorsi proposti avverso i medesimi atti impugnati nel presente giudizio, ravvisando l’esigenza di garantire un esame congiunto dei diversi gravami, anche rispetto alle eccezioni preliminari sollevate dalla Regione resistente. Tale esigenza di connessione oggettiva ha rafforzato la determinazione di differire ogni valutazione alla fase di merito.

Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che non risultino integrati i caratteri della gravità e dell’irreparabilità del pregiudizio paventato dalle ricorrenti, in termini di attualità e concretezza. Le esigenze cautelari prospettate possono trovare adeguato ristoro nella fissazione, in tempi brevi, dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, con conseguente rigetto dell’istanza incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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