Ricusazione lista elettorale: il difetto del contrassegno è mera irregolarità se la volontà dei sottoscrittori è inequivoca (TAR Valle d’Aosta n. 31 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia elettorale, il principio del favor partecipationis impone di distinguere le irregolarità dai vizi invalidanti: l’annullamento delle operazioni di ricusazione di una lista può essere disposto solo quando la mancanza di un requisito formale impedisca lo scopo dell’atto, ossia leda le garanzie di consapevolezza dei sottoscrittori. Ne consegue che la mancata rappresentazione grafica del contrassegno di lista sul modulo di raccolta firme costituisce mera irregolarità – e non vizio sostanziale – quando la volontà degli elettori firmatari di sostenere la specifica formazione politica emerga in maniera univoca da altri elementi, come la descrizione del contrassegno, l’indicazione dei candidati e l’assenza di liste concorrenti. La valutazione di tali elementi, in base al principio di strumentalità delle forme, deve essere compiuta dal giudice in concreto, senza che la mera previsione normativa del requisito ne comporti automaticamente la natura sostanziale.
Il Fatto
La Commissione elettorale circondariale di Aosta aveva ricusato la lista denominata “Pour Oyace”, escludendola dalle elezioni amministrative del Comune di Oyace del 28 settembre 2025. Il provvedimento si fondava sull’assenza del contrassegno di lista sul modulo recante le sottoscrizioni degli elettori, ritenuto requisito sostanziale ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge regionale Valle d’Aosta n. 4/1995.
I ricorrenti – candidato sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale – impugnavano il provvedimento e, con motivi aggiunti, il verbale della Commissione, deducendo la violazione della normativa regionale, l’erroneità dei presupposti e il difetto di motivazione, nonché la violazione dei principi di strumentalità delle forme e del favor partecipationis.
La Motivazione della Corte
Il TAR Valle d’Aosta ha dapprima respinto il primo motivo, non ritenendo dirimente la formula descrittiva del contrassegno riportata nel verbale del Segretario comunale, che riproduceva la descrizione già contenuta nel modulo. Tale valutazione, ha precisato il Collegio, non può in ogni caso incidere sulla legittimità del provvedimento della Commissione, unico organo deputato alla verifica della regolarità della lista.
Il Collegio ha poi accolto il secondo e il terzo motivo, muovendo dalla premessa per cui, in materia elettorale, l’invalidità delle operazioni può ravvisarsi solo in presenza di vizi che impediscano il raggiungimento dello scopo dell’atto, mentre le mere irregolarità – da cui non derivi pregiudizio per le garanzie o compressione della libera espressione del voto – non possono comportare l’annullamento. L’interesse pubblico tutelato dalla normativa è quello di assicurare che i sottoscrittori siano consapevoli della lista che contribuiscono a presentare.
Nel caso di specie, pur mancando la rappresentazione grafica del contrassegno, il modulo recava la sua descrizione adeguata (“la Tornalla con la scritta Pour Oyace”) e l’integrale indicazione dei dati anagrafici del candidato sindaco e di tutti i candidati al Consiglio comunale. Tali elementi, uniti alla circostanza che la lista fosse l’unica partecipante alla competizione, al ridotto numero di elettori, alla partecipazione della lista con il medesimo contrassegno alle precedenti elezioni, rendevano inequivoca la volontà dei sottoscrittori.
In applicazione del principio di strumentalità delle forme, la Corte ha pertanto ritenuto raggiunto lo scopo della consapevolezza da parte dei firmatari, annullando il provvedimento di ricusazione e disponendo la riammissione della lista alla competizione elettorale, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.