Guida in ebbrezza: l’aggravante dell’incidente sussiste anche in caso di concorso di colpa dell’altro conducente (Cass. pen. 6198/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 6198 del 16 febbraio 2026 (R.G.N. 25536/2025) — Presidente Gabriella Cappello, Relatore Attilio Mari.

Il principio di diritto

Ai fini dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, del Codice della strada, la nozione di “incidente stradale” comprende qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo con pericolo per l’incolumità propria o altrui; per il suo perfezionamento è sufficiente la dipendenza causale — anche solo concausale — dell’incidente dalla condotta di guida in stato di ebbrezza, restando escluso soltanto l’evento oggettivamente imprevedibile e inevitabile e privo di connessione con l’alterazione alcolica. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.), i precedenti dichiarati estinti non rilevano come indice di abitualità ostativa, ma la valutazione complessiva della condotta e della personalità (art. 133 cod. pen.) può comunque escludere la tenuità del fatto.

Il fatto

La Corte d’appello di Genova aveva confermato la condanna dell’imputato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 2, lett. c, e 2-bis, C.d.s.), con la pena sostituita dalla detenzione domiciliare. L’imputato, con un tasso alcolemico di 1,93-1,94 g/l, procedendo a velocità elevata aveva invaso la corsia opposta cagionando un sinistro. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità; sulla sussistenza dell’aggravante dell’incidente; sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La motivazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato. Sull’aggravante dell’art. 186, comma 2-bis, la Corte ha ribadito che la nozione di “incidente stradale” è più ampia dell’investimento e della collisione: comprende qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia con pericolo per l’incolumità. Per il perfezionamento basta la dipendenza causale, anche concausale, dell’incidente dalla guida in stato di ebbrezza, sicché l’aggravante sussiste anche in presenza di un concorso di colpa dell’altro conducente; le deduzioni difensive sulla larghezza della carreggiata e sul punto d’urto sono versate in fatto e non scalfiscono la ricostruzione, non illogica, del giudice di merito.

Sul diniego della particolare tenuità, la Corte ha rettificato la motivazione (art. 619 cod. proc. pen.): i due precedenti valorizzati come ostativi erano estinti per esito positivo della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità, sicché non potevano rilevare ai fini dell’abitualità ostativa (art. 131-bis, comma 4). Nondimeno, la decisione resta autosufficiente: la valutazione complessiva della condotta e della personalità (art. 133), alla luce dell’alto tasso alcolemico, delle modalità del fatto e dei precedenti — pur non ostativi — che denotano una significativa inclinazione a violare la legge penale, esclude la minima offensività richiesta dalla norma. Infondate o inammissibili anche le censure sul trattamento sanzionatorio: la pena è inferiore al minimo edittale del reato aggravato; il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dall’assenza di elementi positivi; quanto alla sospensione condizionale, alla sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare (art. 20-bis cod. pen.) si applica l’incompatibilità con il beneficio prevista dall’art. 61-bis della l. n. 689 del 1981, senza che sia invocabile un regime previgente più favorevole, dato che quella sanzione prima non esisteva.

Implicazioni pratiche

Per la difesa in materia di guida in stato di ebbrezza la pronuncia segna due punti pratici. Primo: l’aggravante dell’incidente non richiede la responsabilità esclusiva dell’imputato, essendo sufficiente il nesso causale anche concausale con lo stato di alterazione; contestare la dinamica sul piano fattuale non basta. Secondo: sul fronte dell’art. 131-bis, l’esclusione dei precedenti estinti dal computo dell’abitualità ostativa non garantisce la non punibilità, perché il giudice può comunque escludere la particolare tenuità con una valutazione complessiva ex art. 133. Rilevante anche il chiarimento sull’incompatibilità tra detenzione domiciliare sostitutiva e sospensione condizionale, senza applicazione “a frammenti” delle discipline succedutesi nel tempo.

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