Usura e interessi di mora: niente cumulo con i corrispettivi, e la clausola di salvaguardia scarica sulla banca l’onere della prova (Cass. 3559/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 3559 del 17 febbraio 2026 (R.G.N. 18726/2021) — Presidente Mauro Di Marzio, Relatore Massimo Falabella.
Il principio di diritto
Ai fini della verifica dell’usura non è consentito il cumulo materiale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, che hanno funzione diversa (corrispettiva i primi, di penale per l’inadempimento i secondi) e vanno calcolati separatamente; la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, comparando il tasso del rapporto, comprensivo della mora, con il tasso soglia rilevato. La “clausola di salvaguardia” trasforma il divieto di interessi usurari in una specifica obbligazione della banca di non superare mai la soglia di legge, con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sulla banca l’onere di provare di avervi adempiuto.
Il fatto
In un contenzioso su un contratto di leasing immobiliare risolto, la società utilizzatrice aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva respinto il gravame, articolando quattro motivi: sul difetto di rappresentanza del soggetto che aveva conferito la procura al difensore della controparte; sulla mancata doppia sottoscrizione della clausola di deroga alla competenza territoriale come clausola vessatoria; sull’usurarietà degli interessi di mora e sull’operatività della clausola di salvaguardia; sulla violazione della trasparenza bancaria (art. 117 t.u.b.) e sull’indeterminatezza degli interessi corrispettivi.
La motivazione
La Corte ha respinto il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: non era stata impugnata una autonoma ratio decidendi (l’attestazione notarile dei poteri, valida fino a querela di falso). Il secondo è infondato: la specifica approvazione per iscritto della clausola vessatoria (art. 1341 cod. civ.) è rispettata anche con richiamo numerico a clausole onerose e non, purché non meramente cumulativo, ossia accompagnato da un’indicazione, anche sommaria, del loro contenuto.
Sul terzo motivo, in tema di usura, la Corte ha ribadito che non è possibile sommare interessi corrispettivi e moratori, stante la loro diversa funzione, dovendosi procedere a un calcolo separato; la disciplina antiusura si applica anche alla mora, con la maggiorazione media rilevata o, in mancanza, comparando il tasso effettivo globale del rapporto, comprensivo dei moratori, con il tasso soglia. La clausola di salvaguardia trasforma il divieto in un’obbligazione della banca, con onere della prova dell’adempimento a suo carico, nel caso positivamente escluso il superamento della soglia. Il quarto motivo è infondato: caratteri di piccole dimensioni ma leggibili non minano la trasparenza; il “tasso leasing” determinabile per relationem, con criteri oggettivi e senza margini di discrezionalità della società concedente, non viola l’art. 117 t.u.b. Ricorso rigettato.
Implicazioni pratiche
L’ordinanza consolida alcuni punti fermi del contenzioso su usura e leasing. La verifica del superamento della soglia va condotta con calcolo separato di corrispettivi e moratori, senza sommarli, ma senza per questo sottrarre i moratori alla disciplina antiusura. La presenza di una clausola di salvaguardia sposta sulla banca l’onere di dimostrare di aver rispettato la soglia per l’intera durata del rapporto. Sul piano della trasparenza, la determinabilità del tasso per relationem, tramite criteri oggettivi, salva il contratto anche in assenza dell’indicazione espressa del “tasso leasing”. Utile anche il richiamo, in tema di clausole vessatorie, alla validità del richiamo numerico purché accompagnato dalla sintetica indicazione del contenuto.
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