Il tetto annuale di cui all’art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151/2001 si applica solo ai congedi di durata annuale (TAR Puglia n. 360 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di importo complessivo annuo di cui all’art. 42, comma 5-ter, del d.lgs. n. 151/2001 si applica esclusivamente al congedo di durata annuale. Detto tetto non può essere riparametrato in via proporzionale su base mensile o giornaliera per i congedi di durata inferiore, poiché il testo normativo non fornisce alcun riferimento a periodi diversi da quello annuale. L’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, spetta per l’intero periodo di congedo fruito, senza che l’Amministrazione possa procedere a recupero delle somme erogate quando il limite annuo non sia stato superato.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia, aveva fruito nell’anno 2022 di 99 giorni di congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere il genitore disabile convivente. La Ragioneria Territoriale dello Stato, ritenendo che il tetto massimo annuale di cui al comma 5-ter dovesse essere riproporzionato su base giornaliera, aveva avviato un procedimento di recupero delle somme erogate in eccedenza, pari a circa diecimila euro, disponendo una trattenuta precauzionale sullo stipendio. La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità nella misura originariamente calcolata e per la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, rilevando che la sua partecipazione al giudizio è corretta in quanto datore di lavoro che ha concesso il congedo. Ha altresì escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS, osservando che la circolare n. 35/2022 non vincola la Ragioneria Territoriale dello Stato nell’interpretazione della disposizione normativa.

Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, secondo cui il tetto annuale opera quale limite di spesa per ogni singolo dipendente, a prescindere dalla durata del congedo fruito. La norma, nel riferire il limite esclusivamente al “congedo di durata annuale”, non consente di desumere l’esistenza di un tetto giornaliero o mensile da calcolare in via proporzionale.

L’adesione all’interpretazione dell’Amministrazione, ha precisato il Tribunale, determinerebbe una sostanziale abrogazione della regola che riconosce l’indennità corrispondente all’ultima retribuzione per le voci fisse e continuative. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 novembre 2020, già aveva censurato simili operazioni di decurtazione successiva, affermando che il tetto di euro 43.579,06 riguarda soltanto i congedi annuali e non può essere calcolato cumulando periodi diversi, in violazione della lettera e della ratio di favor sottesa alla norma.

La circostanza che in quella occasione si vertesse in tema di limite mensile anziché giornaliero è stata ritenuta irrilevante, poiché l’illegittimità della riparametrazione resta identica qualunque sia la base temporale prescelta. Il Collegio ha quindi riconosciuto l’illegittimità del recupero, essendo pacifico che la ricorrente non aveva raggiunto il limite annuo, e ha dichiarato il diritto alla percezione dell’indennità nella misura originariamente corrisposta. Le spese di lite sono state compensate in ragione del difforme orientamento precedentemente espresso dal TAR Lazio, poi riformato in appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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