Trasferimento per incompatibilità ambientale annullato per difetto di motivazione (TAR Puglia n. 361 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare, disposto quando lo stesso sia già assegnato temporaneamente ad altra sede ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, deve essere motivato con riferimento alla situazione di incompatibilità attuale, valutata in relazione alla sede di servizio effettiva. L’assegnazione temporanea ad un’area geografica diversa da quella in cui sono sorti i fatti che hanno originato l’incompatibilità fa venire meno l’attualità del presupposto che legittima il provvedimento, rendendo il trasferimento illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. La valutazione sulla permanenza dell’incompatibilità, con riferimento alla sede di rientro, non può che essere effettuata al momento in cui l’assegnazione temporanea cessa i suoi effetti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera, era stato assegnato temporaneamente, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, presso la Capitaneria di Porto di Bari dal 14 ottobre 2019. Con nota di pianificazione del 19 marzo 2020, l’Amministrazione comunicava l’accertata incompatibilità ambientale a suo carico, in ragione di un procedimento penale pendente per fatti commessi nel giugno 2019, disponendo il trasferimento presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, poi differito e reso esecutivo con ordine del 9 giugno 2020. Il ricorrente impugnava gli atti deducendo l’insussistenza di un’attuale situazione di incompatibilità, attesa la sua assegnazione in una sede diversa da quella in cui i fatti erano accaduti, nonché il difetto di motivazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri militari coinvolti nella stessa indagine, il cui trasferimento era stato procrastinato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, dopo aver ricostruito la vicenda cautelare e l’evoluzione della situazione, accoglie il primo ordine di censure. Il Collegio chiarisce che, a differenza di quanto ritenuto in fase cautelare, l’effetto del provvedimento impugnato è stato quello di trasferire immediatamente il ricorrente dalla Capitaneria di Bari a quella di -OMISSIS-, con decorrenza dal 5 luglio 2020. In tale contesto, il giudice valuta la sussistenza di una situazione d’incompatibilità ambientale attuale in capo al militare.
I fatti addebitati al ricorrente, sebbene gravi e di rilevanza mediatica, erano riferiti a condotte commesse quando lo stesso prestava servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-. Tuttavia, al momento dell’adozione del provvedimento, il militare era già stabilmente assegnato ad una sede diversa, in un’area geografica differente, a seguito dell’assegnazione temporanea concessa dall’Amministrazione stessa. Tale assegnazione era destinata a protrarsi fino all’ottobre 2022.
Secondo il Collegio, il trasferimento immediato per incompatibilità ambientale, disposto nonostante l’attuale assegnazione ad altra sede, avrebbe richiesto una motivazione stringente. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione non ha motivato in ordine alle ragioni per cui l’assegnazione a Bari non fosse di ostacolo alla rimozione del militare dalla sede di -OMISSIS-, né ha considerato che la situazione di incompatibilità, con riferimento alla sede di rientro, sarebbe stata valutabile solo al momento della cessazione dell’assegnazione temporanea.
La mancanza di una valutazione attuale dell’incompatibilità e l’assenza di una motivazione specifica in relazione alla sede di servizio effettiva rendono il provvedimento viziato da difetto d’istruttoria e di motivazione. Il TAR accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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