Regolarizzazione della concessione cimiteriale e riqualificazione dell’istanza di subingresso (TAR Puglia n. 337 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione comunale può riqualificare d’ufficio un’istanza di subingresso in una concessione cimiteriale in domanda di regolarizzazione, senza che ciò determini un pregiudizio procedimentale per gli altri aspiranti, i quali abbiano comunque potuto partecipare al procedimento. Il diritto alla regolarizzazione sussiste, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria, in via alternativa, sia quando siano già stati tumulati familiari del richiedente, sia quando questi abbia realizzato le strutture del manufatto funebre. I criteri di scelta basati sulla documentazione del possesso (quale il pagamento dell’illuminazione votiva) operano solo per la seconda ipotesi, mentre nella prima prevale il criterio di preferenza anagrafica. La tumulazione di un soggetto estraneo al nucleo familiare, non tempestivamente contestata, costituisce indice della materiale disponibilità del sepolcro da parte di colui che l’ha consentita.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determina con cui il Comune aveva disposto la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 54 del Regolamento di polizia mortuaria, di una concessione cimiteriale del 1921 in favore del fratello controinteressato, nonché il rigetto della propria opposizione. L’originaria concessionaria era la madre delle parti, e nell’edicola risultavano tumulati i genitori degli stessi.

Il controinteressato aveva presentato istanza di subingresso ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, ma l’Amministrazione, escluso tale diritto per il grado di parentela eccedente il terzo grado, aveva riqualificato la domanda in istanza di regolarizzazione, ritenendo sussistenti i relativi presupposti in ragione della tumulazione dei genitori del richiedente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto infondata la censura relativa alla illegittima conversione dell’istanza di subingresso in domanda di regolarizzazione. L’Ufficio, verificata la carenza dei requisiti per il subingresso, ha correttamente riqualificato la domanda, deponendo a favore del richiedente l’avvenuta tumulazione dei genitori nel sepolcro. Tale scelta non ha arrecato alcun pregiudizio procedimentale al ricorrente, che ha potuto partecipare e far valere le proprie ragioni.

Quanto al possesso dei requisiti, il Collegio ha chiarito che l’art. 54 del Regolamento prevede due casi alternativi per la regolarizzazione: la tumulazione di familiari del richiedente oppure la realizzazione delle strutture della cappella, edicola o tomba. I criteri di scelta basati su documenti quali i contratti per il servizio di illuminazione votiva sono tipizzati solo con riferimento alla seconda ipotesi, relativa ai manufatti irregolarmente realizzati. Nel caso di specie, il controinteressato vantava il diritto alla regolarizzazione in base al primo elemento, senza necessità di dimostrare la realizzazione del manufatto.

La circostanza che il controinteressato avesse consentito la tumulazione di un soggetto estraneo al nucleo familiare non è stata ritenuta sintomatica di un abuso, ma anzi costituisce indice della materiale disponibilità del sepolcro. Tale tumulazione non era stata contestata dal ricorrente per circa tre anni, sino al momento della propria richiesta di regolarizzazione, e ciò confligge con il possesso vantato, fondato unicamente sul pagamento della luce votiva.

Infine, è stato giudicato inconferente il richiamo all’esclusione degli utilizzi temporanei della concessione, prevista dall’art. 54, comma 1, del Regolamento. Tale disposizione mira a impedire che soggetti con un utilizzo temporaneo ai sensi dell’art. 55 possano rivendicare la regolarizzazione dell’intero sepolcro, ipotesi differente da quella in esame, concernente la regolarizzazione di un sepolcro che ospita i resti dei familiari del richiedente. L’operato del Comune è stato pertanto ritenuto immune dai vizi denunciati, essendo improntato al principio di imparzialità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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