Collocamento a riposo dei dipendenti pubblici: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Campania n. 2798 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, incluse quelle concernenti le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Rientrano in tale giurisdizione gli atti di gestione del rapporto di lavoro, privi di connotazione autoritativa. Ne consegue che il provvedimento di collocamento a riposo di un dipendente pubblico e il diniego di separare la decorrenza giuridica da quella economica costituiscono espressione di potere gestorio, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente civile di un’amministrazione statale dal 1982, è cessata dal rapporto di lavoro nel giugno 2024. Nel maggio 2024 l’amministrazione le aveva comunicato la cessazione d’ufficio con retrodatazione al 1 settembre 2023, avendo ella raggiunto il requisito anagrafico nel gennaio 2023 e quello contributivo nel maggio 2023. Con decreto del 28 maggio 2024, notificato il 1 luglio 2024, l’amministrazione la collocava quindi in pensione al 1 settembre 2023 ora per allora, con diritto al trattamento di quiescenza dalla stessa data.
La ricorrente ha chiesto in autotutela la modifica del provvedimento, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2023 e decorrenza economica dal 1 luglio 2024, avendo continuato a prestare servizio fino al 30 giugno 2024. L’amministrazione ha confermato integralmente il decreto, rigettando implicitamente l’istanza. Il ricorso proposto davanti al TAR è stato resistito dall’amministrazione, che ha eccepito il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione. La questione centrale riguarda la natura degli atti impugnati: se essi integrino esercizio di potere autoritativo, come sostenuto dalla ricorrente, ovvero di potere gestorio dell’amministrazione datrice di lavoro.
Il TAR ha richiamato l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Tale disposizione fa rientrare nella giurisdizione ordinaria tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Il Collegio ha poi verificato che la ricorrente non appartiene ad alcuna delle categorie per le quali residua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001. Non sussiste quindi alcuna potestas iudicandi del TAR.
Quanto alla qualificazione degli atti, il Tribunale ha escluso che essi integrino esercizio di potere autoritativo. Essi costituiscono espressione del potere gestorio dell’amministrazione datrice di lavoro, relativamente al regime giuridico ed economico da applicare al periodo compreso tra il 1 settembre 2023 e il 30 giugno 2024. La controversia esula quindi dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riproposto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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