L’azione di nullità del titolo edilizio sanante è inammissibile se non deduce specifiche censure (TAR Sardegna n. 573 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione edilizia in sanatoria rilasciata in contrasto con i vincoli paesaggistici non è nulla né inesistente, ma al più annullabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che deve essere impugnata nel termine di decadenza di sessanta giorni di cui all’art. 41 cod. proc. amm. La querela di falso è inammissibile quando non indica gli elementi e le prove della falsità e si appunta su assunti motivazionali di natura valutativa, sui quali non può essere affermato il falso. L’istanza volta alla demolizione di opere assistite da titoli edilizi sananti non più impugnabili si risolve in una richiesta di riesame in autotutela, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione e non coercibile dal privato. L’azione di nullità del provvedimento amministrativo è comunque soggetta al termine di decadenza di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare della disponibilità di un immobile nel Comune di Calasetta, ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento della nullità assoluta, dell’inesistenza e dell’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria n. 30/2014, rilasciata in favore del proprietario di un fabbricato limitrofo sito in zona agricola E4. A fondamento della domanda, la società ha dedotto la presenza di vincoli paesaggistici ostativi e l’assenza dei presupposti di legge, contestando in particolare la cd. “duplicazione” del condono edilizio. In prossimità dell’udienza cautelare, la ricorrente ha depositato una querela di falso avverso alcuni passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile la querela di falso, rilevando che essa non indicava gli elementi e le prove della falsità, come richiesto a pena di nullità dall’art. 221, comma 2, cod. proc. civ., e che si appuntava prevalentemente su valutazioni discrezionali dell’amministrazione, non suscettibili di essere oggetto di falso documentale.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la mancata impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica n. 97/2013, presupposto necessario della concessione in sanatoria: tale omissione ha reso infondate tutte le censure concernenti l’asserita abusività paesaggistica dell’intervento, non potendo il titolo essere considerato nullo in assenza delle tassative circostanze di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre rilevato la genericità e indeterminatezza delle censure, tali da rendere il ricorso inammissibile per eccessiva vaghezza della causa petendi.
Richiamando i propri precedenti, confermati dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 9145 del 2025, la sentenza ha escluso la configurabilità della categoria dell’atto amministrativo “illecito”, non contemplata dal diritto positivo, ribadendo che i vizi concernenti la violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici integrano ipotesi di annullabilità e non di nullità radicale. Ne consegue che, una volta decorso il termine di decadenza, l’istanza del privato si risolve in una richiesta di intervento in autotutela, potere discrezionale non coercibile né sollecitabile mediante il ricorso avverso il silenzio.
La Corte ha infine stigmatizzato il proliferare di iniziative giurisdizionali strumentali promosse dalla stessa parte, volte a ottenere un controllo generalizzato sulla regolarità edilizia dei manufatti circostanti, ravvisando gli estremi della colpa grave e condannando la ricorrente alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 26, comma 1, seconda parte, cod. proc. amm., oltre alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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