La proroga della sospensione dell’accreditamento può fondarsi su indagini penali in corso (TAR Puglia n. 333 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga della sospensione dell’accreditamento di un organismo formativo, disposta ai sensi delle Linee Guida regionali, è legittima ove sia rispettato il limite massimo di durata pari a un anno e purché l’atto sia sorretto da una motivazione stringente, idonea a dare conto della persistenza delle condizioni che hanno determinato la misura. Tale motivazione può legittimamente fondarsi anche sulla necessità di attendere gli esiti di accertamenti e indagini dell’Autorità Giudiziaria, atteso che la disciplina di settore non impone alcun limite alla fonte di acquisizione degli elementi conoscitivi. La tutela della fede pubblica e della qualità dell’attività formativa, potenzialmente beneficiaria di contributi pubblici, integra un interesse pubblico idoneo a sorreggere l’esercizio del potere di proroga.

Il Fatto

Un organismo formativo operante nel settore sanitario impugnava la determina dirigenziale con cui la Regione aveva disposto la proroga della sospensione del proprio accreditamento, già disposta in via cautelare fino al 31 dicembre 2025 con precedente provvedimento. La proroga era motivata dalla necessità di attendere gli esiti degli accertamenti e delle indagini espletati dalla competente Autorità Giudiziaria. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, assumendo l’insussistenza dei presupposti per l’ulteriore limitazione dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, rappresentato dalle Linee Guida in materia di accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1474 del 2018 e successive modifiche. Tali disposizioni prevedono che, decorso il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, la Sezione competente debba verificare la persistenza o meno delle condizioni che hanno determinato la misura, emettendo un provvedimento di revoca o di conferma dell’accreditamento, e fissano il limite massimo di durata della sospensione in un anno.

Il Collegio ha rilevato che l’unico limite al generale potere di proroga rinvenibile nella disciplina di settore è quello temporale di un anno, risultato rispettato nel caso di specie. Quanto alla motivazione, è stato evidenziato che la proroga di un atto sfavorevole richiede un apparato giustificativo stringente, che nella fattispecie si è concretizzato nella necessità di tutelare la fede pubblica e la qualità dell’attività formativa destinata a futuri operatori sanitari, nonché nella ritenuta opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che la normativa di settore non impone alcun limite alla fonte di acquisizione degli elementi conoscitivi, potendo essa essere rappresentata anche dagli accertamenti e dalle indagini espletati dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale circostanza, lungi dal configurare un difetto di istruttoria, integra una valida ragione giustificatrice della proroga. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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