Termine dimidiato PNRR e irricevibilità per tardività del ricorso (TAR Puglia n. 330 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso gli atti di approvazione e di affidamento di un intervento finanziato con risorse PNRR è soggetto al termine di trenta giorni di cui all’art. 125 cod. proc. amm., ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del d.l. n. 77/2021. Nei casi in cui non sia prescritta la notificazione individuale del provvedimento ma sia prevista la pubblicazione all’Albo pretorio, il termine per impugnare decorre dal giorno di scadenza della pubblicazione stessa. La perizia di variante successivamente approvata non determina la riapertura del termine di impugnazione del progetto originario quando i vizi dedotti con il ricorso introduttivo siano propri di quest’ultimo. La domanda di annullamento proposta oltre il termine di cui sopra è irricevibile per tardività.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti titolari di attività commerciali o di servizi lungo una direttrice viaria comunale, hanno impugnato la determinazione dirigenziale con cui era stato approvato il progetto definitivo/esecutivo di una pista ciclopedonale e indetta la relativa gara. Con il ricorso introduttivo, notificato il 13 novembre 2024, hanno dedotto che il progetto restringeva la carreggiata, eliminava le aree di parcheggio e i passi carrabili esistenti sul lato destro dell’asse viario. Con motivi aggiunti, notificati il 13 ottobre 2025, hanno altresì impugnato la successiva determinazione di approvazione di una perizia di variante.
Le amministrazioni intimate e l’impresa aggiudicataria si sono costituite in giudizio, eccependo la tardività del ricorso e dei motivi aggiunti. La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che la procedura amministrativa riguarda interventi finanziati in tutto con le risorse del PNRR. Ne ha tratto la conseguenza che, per effetto del comma 4 dell’art. 48 del d.l. n. 77/2021, trova applicazione la disciplina acceleratoria del processo amministrativo di cui all’art. 125 cod. proc. amm., che riduce a trenta giorni il termine ordinario di impugnazione.
La determinazione di approvazione del progetto, per la quale l’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 non prescrive la notifica individuale, è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 28 luglio 2023 all’11 agosto 2023. Il Tribunale ha ricordato il principio per cui, in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale e sia invece prescritta la pubblicazione dell’atto in un apposito albo, il termine per proporre ricorso decorre dal giorno in cui è scaduto il periodo della pubblicazione. Nel caso di specie, il termine di impugnazione è quindi decorso dall’11 agosto 2023.
Il ricorso introduttivo, notificato solo il 13 novembre 2024, è stato pertanto dichiarato irricevibile per tardività. Il Collegio ha inoltre escluso che la perizia di variante approvata con la determinazione n. 1031 del 19 settembre 2024 potesse determinare la riapertura del termine di impugnazione del progetto originario, trattandosi di atto impugnato con motivi aggiunti per vizi propri e non idoneo a rimettere in discussione la scadenza del termine già maturata.
Con riferimento ai motivi aggiunti, la determinazione n. 731 del 25 giugno 2025 è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30 giugno al 14 luglio 2025. Il termine di trenta giorni è quindi decorso dal 14 luglio 2025, mentre la notifica è avvenuta solo il 13 ottobre 2025. I motivi aggiunti sono stati conseguentemente dichiarati irricevibili per tardività. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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