Revocazione per errore di fatto sul quantum e travisamento dei motivi d’appello (Cons. Stato n. 10522 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto, il vizio revocatorio conseguente al mancato esame di domande, motivi o eccezioni rileva solo se la mancata pronuncia dipenda da un errore nella percezione dell’esistenza o del contenuto dell’atto processuale, e non da un errore di valutazione delle difese. Il vizio deve risultare in via immediata e diretta dal testo e dalla motivazione della pronuncia e non è configurabile quando la decisione contenga un riferimento univoco, ancorché implicito, agli scritti difensivi e alle tesi ivi prospettate. Alla luce del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3 c.p.a., non è esigibile una confutazione analitica di ogni argomento, ma la motivazione deve comunque dimostrare l’autonomo percorso logico seguito dal giudice. Quando invece il Collegio ometta di percepire il contenuto dei motivi d’appello sul quantum e la documentazione contabile ritualmente allegata, la statuizione di condanna è revocata e, in fase rescissoria, sostituita dall’accertamento dell’intervenuto pagamento.
Il Fatto
Tre Comuni avevano affidato al Consorzio di bonifica la gestione di un impianto di depurazione per dieci anni, in forza di una convenzione che imponeva agli enti locali di comunicare le utenze e le letture dei contatori per consentire la fatturazione del servizio. Il Consorzio ha citato i Comuni per ottenere il rimborso dei costi sostenuti per il periodo 2000-2005, chiedendo la condanna di ciascuno per la rispettiva quota.
Il TAR Sardegna ha parzialmente accolto la domanda e condannato il Comune odierno ricorrente al pagamento di una somma determinata, dichiarando contestualmente la nullità parziale della convenzione per contrasto con il sistema di riscossione della tariffa. Il Consiglio di Stato, con una prima sentenza, ha respinto l’appello del Comune, ritenendo generiche le contestazioni sul quantum e rettificando la statuizione di condanna per un asserito errore materiale. Il Comune ha quindi proposto revocazione, deducendo che il Collegio ha esaminato motivi non propri e non ha percepito la documentazione contabile allegata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare la distinzione tra errore di valutazione ed errore di percezione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e civile in materia, ribadisce che il vizio revocatorio per omesso esame di censure sussiste solo quando il giudice non abbia affatto percepito l’atto processuale. Il dovere di sinteticità impone di escludere che la mancata confutazione analitica di ogni argomento integri di per sé il vizio.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza revocanda non contiene alcun riferimento all’effettivo contenuto del terzo e del quarto motivo d’appello, rubricati nel gravame come violazione del principio di corrispondenza e travisamento dei fatti. Non emerge neppure la percezione della documentazione contabile allegata, della quale era stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.. L’avvenuto esame non può desumersi in via implicita, perché le restanti statuizioni confermano la ricostruzione del primo giudice. L’errore è dunque decisivo e determina la revocazione in parte qua.
Nella fase rescissoria il Collegio verifica i pagamenti contestati. Il Consorzio non contesta la materialità dei versamenti, ma sostiene che essi afferiscano ad annualità diverse. La Corte ritiene l’eccezione priva di puntuale specificazione e valorizza il principio di competenza e di imputazione dei pagamenti che governa la contabilità degli enti pubblici. Il debito residuo risulta così integralmente estinto.
Quanto all’ammissibilità dei documenti prodotti solo in appello, la Corte li qualifica come indispensabili all’accertamento della verità materiale. In parziale riforma della sentenza di primo grado, respinge quindi la domanda di condanna e accerta che null’altro è dovuto per il servizio di depurazione svolto nel periodo 2000-2005. La complessità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi.
Nota della Redazione
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