Carenza di legittimazione del docente associato che impugna il bando per posti di prima fascia in altri settori (TAR Puglia n. 323 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso presuppone la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, riferita a un bene della vita. Il professore associato che impugna la delibera di assegnazione di posti di professore di prima fascia a settori scientifico-disciplinari diversi dal proprio fa valere un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura, privo di qualsiasi collegamento diretto con l’attribuzione delle posizioni contestate. L’interesse alla ripetizione della gara o del concorso, in carenza di realistiche possibilità di ottenere l’utilità concreta cui si aspira, assume la natura di interesse di mero fatto, non tutelabile dall’ordinamento. La delibera che istituisce i posti da mettere a concorso ha natura di atto generale e programmatico, connotato da ampia discrezionalità organizzativa, sicché l’onere motivazionale è assolto anche mediante il richiamo al Documento di programmazione triennale del fabbisogno.

Il Fatto

Una professoressa associata presso il Dipartimento di Economia e Finanza di un’Università, in servizio dal 2013, impugnava la delibera del Consiglio di Dipartimento che, applicando il criterio della c.d. “turnazione per aree scientifiche”, assegnava due posti di professore di prima fascia ai settori disciplinari di Politica Economica e di Geografia Economico-Politica. La ricorrente lamentava il difetto di motivazione della scelta, deducendo che molti altri posti erano previsti nel medesimo atto programmatico, e proponeva motivi aggiunti avverso il successivo bando di concorso e gli atti del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva. La ricorrente non vanta una posizione giuridica soggettiva qualificata, risultando portatrice di un mero interesse di fatto alla propria progressione di carriera interna. Dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe trarre alcun vantaggio diretto e concreto, sia perché manca una correlazione tra la mancata previsione del proprio settore scientifico-disciplinare e l’attribuzione delle due posizioni ad altri settori, sia perché l’Amministrazione non sarebbe comunque obbligata a istituire il posto nel settore di afferenza della ricorrente.

La Corte ha richiamato il principio per cui l’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura non dimostra, da solo, la titolarità di una posizione differenziata, citando i precedenti delle Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa in materia di legittimazione processuale. La sola prospettiva del vantaggio teorico, consistente nella possibilità della riedizione del concorso, non distingue l’aspirazione della ricorrente da quella di qualsiasi operatore del settore interessato a una futura selezione.

Ad abundantiam, il Collegio ha ritenuto infondate le censure di merito. La delibera che istituisce i posti da mettere a concorso ha natura di atto generale e programmatico, assistito da ampia discrezionalità organizzativa. L’onere motivazionale è sufficientemente assolto dal riferimento al Documento di programmazione triennale del fabbisogno, senza che possa assumere rilevanza la prassi amministrativa di rotazione tra settori scientifico-disciplinari, non vincolante e da valutare caso per caso. In ragione della natura in rito della pronuncia, le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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