Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per intervenuta esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 326 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione, da parte dell’amministrazione, del giudicato favorevole al ricorrente, successiva alla notifica del ricorso ma anteriore alla decisione, determina la cessazione della materia del contendere. L’integrale adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza da ottemperare rende, infatti, ultronea ogni ulteriore statuizione sull’oggetto del giudizio, atteso che la funzione propria del rimedio ex art. 112 cod. proc. amm. è quella di conseguire l’attuazione del comando giudiziale, ormai soddisfatto. La proposizione del ricorso dopo la scadenza del termine per l’adempimento non incide, di per sé, sulla declaratoria di cessazione, costituendo la valutazione sull’eventuale ritardo profilo distinto, rilevante unicamente ai fini della regolazione delle spese di lite.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in congedo, la qualifica di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere per la partecipazione a una missione internazionale di pace, con condanna del Ministero dell’Interno alla corresponsione della speciale elargizione, dell’assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio.

Avendo l’amministrazione lasciato inadempiuto il dictum giudiziale, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza, notificato l’8 aprile 2025 e depositato il successivo 17 aprile. Nelle more del giudizio, il Ministero dell’Interno emanava un decreto in data 7 maggio 2025, notificato all’interessato il 22 maggio 2025, con cui concedeva e liquidava le somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente accertato, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte ricorrente con l’istanza di passaggio in decisione, l’intervenuta integrale esecuzione della sentenza ottemperanda: la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio risultavano, infatti, concessi e materialmente liquidati dal Ministero dell’Interno.

Alla luce di tale circostanza, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata, privando il giudizio del suo oggetto. L’esito non è stato condizionato dalla circostanza che il decreto di esecuzione fosse successivo alla proposizione del ricorso, essendo venuta meno ogni utilità concreta cui l’azione era preordinata.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha invece disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda. Sul punto, il Tribunale ha implicitamente escluso la configurabilità di una soccombenza virtuale dell’amministrazione, pur in presenza di un adempimento tardivo intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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