Payback dispositivi medici: cessata materia per versamento ridotto (TAR Lazio n. 284 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e determina la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il pagamento documentato dalla parte ricorrente in favore di alcune Regioni, pur in mancanza del formale provvedimento regionale di accertamento, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente a tali enti. I ricorsi per motivi aggiunti avverso gli atti regionali applicativi sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF del 6 luglio 2022, recante certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, il decreto del 6 ottobre 2022 sulle linee guida regionali, l’Accordo CSR n. 181/2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019. Con motivi aggiunti ha impugnato i decreti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende soggette a ripiano e i relativi importi.
La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disciplina del payback per violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 53 Cost., del principio di legalità e della riserva di legge, del legittimo affidamento e del principio di neutralità IVA di matrice eurounitaria. Nelle more è intervenuto l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con legge n. 118/2025, che ha rideterminato in misura ridotta gli obblighi per le annualità 2015-2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., richiamando integralmente i propri precedenti sul medesimo contenzioso. Il perno della decisione è la sopravvenienza normativa: l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 prevede che il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La pronuncia di cessata materia del contendere presuppone però la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. Il Collegio distingue così due ipotesi: quando la Regione ha depositato la dichiarazione di cessata materia, questa va dichiarata; quando invece è la sola ricorrente a documentare il pagamento tempestivo e corretto, il ricorso è improcedibile per carenza di interesse, nei limiti degli enti per cui il versamento è comprovato.
Per le amministrazioni rispetto alle quali non è stato possibile accertare il pagamento, il ricorso va deciso nel merito secondo i precedenti della Sezione. Il Collegio richiama le sentenze Corte cost. n. 139 e n. 140 del 2024: la prima ha esteso a tutte le aziende la riduzione al 48 per cento, caducando le procedure e i termini dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023; la seconda ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore. Su tali basi i ricorsi di merito sono stati respinti.
Quanto ai motivi aggiunti avverso gli atti regionali applicativi, il Tribunale li ha dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato ex art. 11 c.p.a.. I motivi aggiunti relativi alle questioni di costituzionalità sull’art. 8 d.l. n. 34/2023 sono stati infine dichiarati improcedibili, poiché l’art. 7, comma 1-bis, d.l. n. 95/2025 riconosce in detrazione le somme eccedenti la quota del 25 per cento, facendo venir meno ogni interesse residuo.
Nota della Redazione
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