Diniego cittadinanza per motivi di sicurezza: motivazione per relationem all’informativa riservata (TAR Lazio n. 6242 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, potendo il provvedimento richiamare per relationem il contenuto dell’informativa riservata degli organi di sicurezza, senza riportarne analiticamente i dati. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non integra violazione di legge quando il provvedimento sia destinato a essere supportato da elementi di carattere riservato, sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.m. n. 415/1998. In materia di sicurezza della Repubblica è sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, non essendo richiesto il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto ministeriale del 2 dicembre 2019 con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull’esito dell’attività informativa esperita dagli organi di sicurezza, dalla quale erano emersi elementi tali da non escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica. Avverso tale determinazione il ricorrente deduceva vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge, nonché la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto scrutinato la doglianza relativa all’omesso invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ritenendola infondata. Il Collegio ha evidenziato che l’omessa comunicazione è giustificata quando il provvedimento sia destinato a essere supportato da elementi di carattere riservato, ai quali non avrebbe comunque potuto essere consentito l’accesso. La ratio dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, infatti, presuppone che l’interessato possa conoscere dettagliatamente gli elementi posti a fondamento del futuro provvedimento negativo, evenienza esclusa in presenza di informazioni coperte da riservatezza in quanto suscettibili di pregiudicare la sicurezza nazionale.
Con riferimento al merito della determinazione, il Collegio ha richiamato la natura del provvedimento di concessione della cittadinanza, consistente nell’ammissione di un nuovo elemento nella comunità politica nazionale con attribuzione dei diritti politici. Da ciò discende che, qualora non possa escludersi con sicurezza un pericolo per la Repubblica, risulta giustificato il rifiuto di attribuire allo straniero i mezzi che gli consentirebbero di incidere nei momenti fondamentali della vita pubblica del Paese. Il provvedimento di diniego è pertanto sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, non essendo necessario indicare tutte le fonti e i fatti accertati.
Quanto alla motivazione per relationem all’informativa dei servizi segreti, il TAR ha precisato che il richiamo a tali elementi costituisce adeguata forma di motivazione del diniego di naturalizzazione, attesa la necessità di tutelare la segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti. Una più ampia disclosure dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione potrebbe infatti costituire un attentato alla sicurezza dello Stato, con potenziali ripercussioni anche nei rapporti internazionali. La classificazione di riservatezza degli atti istruttori comporta la loro sottrazione all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.m. n. 415/1998, fermo restando il regime di cui all’art. 42, comma 8, legge n. 124/2007 per l’eventuale ostensione in giudizio.
Il Collegio ha infine valorizzato l’attendibilità delle valutazioni operate dall’amministrazione, trattandosi di notizie provenienti da organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, raccolte e vagliate nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. In materia di sicurezza della Repubblica, l’interesse dello straniero alla concessione della cittadinanza risulta recessivo, poiché il riconoscimento è per sua natura irrevocabile e presuppone che nessun dubbio sussista circa la piena adesione ai valori costituzionali. Il giudizio di pericolosità sociale richiede una valutazione prognostica assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, potendo risultare sufficiente una situazione di dubbio per giustificare il diniego. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.