Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per ritardo della P.A. (TAR Toscana n. 1443 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando dagli atti di causa non risulti l’esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’Amministrazione debitrice. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996. Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il soggetto individuato, con facoltà di delega e senza diritto al compenso. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., da far decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle annualità indicate, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza passa in giudicato.

Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 475 c.p.c., e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il ricorrente conviene il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dell’effettiva esecuzione del titolo giudiziale. Dagli atti di causa non risulta che il giudicato sia stato eseguito dall’Amministrazione debitrice: da qui la fondatezza del ricorso per ottemperanza.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò sia ancora dovuto, anche tramite emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, D.L. 669/1996, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio e senza maturare diritto al compenso. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla scadenza inutilmente decorsa del termine assegnato al Ministero, compiendo gli adempimenti necessari e provvedendo al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero e fino all’insediamento del commissario, ed è quantificata in euro 10 giornalieri.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti. Il ricorso è dunque accolto nei termini indicati in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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