Conversione da lavoro stagionale a subordinato: necessaria la soglia minima di giornate stagionali (TAR Puglia n. 95 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato è subordinata al raggiungimento di una soglia minima di giornate lavorative stagionali, richiesta dalla normativa di settore per evitare che il contratto stagionale diventi uno strumento elusivo. Il successivo rapporto di lavoro subordinato non stagionale non può essere considerato utile ai fini della conversione, difettando il requisito della stagionalità. In assenza del requisito, l’istanza cautelare va respinta per carenza di fumus boni iuris.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Bari aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso in lavoro subordinato, anche per il parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il diniego si fondava sul mancato raggiungimento della soglia minima di giornate lavorative stagionali nell’arco di un trimestre continuativo. Il ricorrente evidenziava di aver instaurato, successivamente alle esperienze stagionali, un rapporto di lavoro subordinato stabile e continuativo e chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia rileva che è incontestato il mancato raggiungimento della soglia minima di giornate lavorative stagionali, anche considerando il cumulo tra attività turistica e agricola nel periodo giugno-settembre. La circostanza emerge dall’estratto conto INPS che riassume i periodi lavorativi svolti dal ricorrente.

La Corte evidenzia che il successivo rapporto di lavoro con la ditta indicata dal ricorrente è pacificamente non stagionale e, pertanto, non può essere ritenuto utile ai fini della conversione. La normativa di settore richiede infatti un minimum di giornate lavorative stagionali per evitare che la stipulazione di un contratto stagionale diventi un mero espediente per soggiornare e successivamente ottenere più agevolmente un permesso per lavoro subordinato.

In conclusione, difettando il requisito della stagionalità, il Tribunale ritiene insussistente il fumus boni iuris richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il rapporto di lavoro subordinato instaurato successivamente non è in grado di sanare il difetto del requisito proprio dell’istituto della conversione, la cui funzione è strettamente connessa alla precedente attività stagionale svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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